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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43936/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di condanna per simulazione di reato (art. 367 c.p.). Ha dedotto: 1) mancata assoluzione perché il fatto non sussiste (art. 530, comma 1 c.p.p.), sostenendo che la denuncia telefonica del furto dell'autovettura rispecchiava la versione che le avrebbe fornito il convivente Alì Bouaziz e che quindi era verosimile che la macchina fosse stata effettivamente usata dal compagno per un tentato furto; 2) errata qualificazione della condotta come simulazione (art. 367 c.p.) anziché come favoreggiamento (art. 378 c.p.), che sarebbe tra l'altro non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p. alla luce dell'attuale giurisprudenza che estende la clausola di salvamento ai conviventi more uxorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per essere reiterativo di censure già svolte in appello e ha ritenuto infondato il secondo motivo. Sul piano probatorio i giudici hanno posto rilievo sulle contraddizioni e sui mutamenti delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, ritenendoli indice di dolo nella denuncia falsata; sul piano giuridico la Corte ha osservato che il favoreggiamento e la simulazione tutelano interessi diversi, possono concorrere e la non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. per il favoreggiamento non esclude la responsabilità per simulazione di reato. Di conseguenza il rigetto del ricorso è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    La norma punisce la simulazione di reato che determina indebitamente l'inizio di un procedimento penale; la Corte la considera fattispecie più grave del favoreggiamento quando la condotta provoca l'avvio di indagini infondate.

  • art. 378 cod. pen.

    Regola il favoreggiamento personale, inteso come atti volti a agevolare l'elusione delle investigazioni o dell'esecuzione; la Corte rileva che tale fattispecie può coesistere con la simulazione e non necessariamente la assorbe.

  • art. 384 cod. pen.

    Prevede l'esclusione di punibilità per il favoreggiamento in presenza di specifici rapporti di parentela o convivenza; la Corte ricorda l'estensione giurisprudenziale ai conviventi ma sottolinea che la clausola non opera sulla simulazione di reato.

  • art. 530, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sull'assoluzione quando il fatto non sussiste; invocata dalla ricorrente per chiedere l'assoluzione ma la Corte ha ritenuto la censura già valutata e non meritevole di riforma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte nei confronti della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020 (Fialova, Rv. 280574)

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha esteso in bonam partem l'ambito di applicazione dell'art. 384 c.p. anche ai conviventi more uxorio; citata dalla ricorrente ma richiamata dalla Corte per precisare i limiti della clausola rispetto alla simulazione.

Massime di principio

  • La simulazione di reato (art. 367 c.p.) si concretizza quando la falsa dichiarazione determina l'avvio indebito di indagini: è considerata più grave del favoreggiamento e non viene esclusa dall'applicazione dell'art. 384 c.p.
  • Il favoreggiamento (art. 378 c.p.) e la simulazione possono coesistere: l'esistenza di un comportamento volto ad agevolare un indagato non esclude automaticamente la responsabilità per aver falsamente denunciato un reato inesistente.
  • La clausola di non punibilità dell'art. 384 c.p. può, secondo consolidata giurisprudenza, applicarsi ai conviventi more uxorio per il reato di favoreggiamento, ma non opera a favore di chi ha provocato l'avvio di un procedimento mediante una denuncia falsa.
  • In giudizio la presenza di incongruenze e mutamenti significativi nelle dichiarazioni rese dalla persona che denuncia è indizio importante di dolo quando si contesta la simulazione di reato.
  • Motivi di ricorso ripetuti rispetto a quelli già affrontati nei gradi di merito possono essere dichiarati inammissibili per reiterazione; occorre sviluppare censure nuove o mostrarne il vizio di motivazione per ottenere accoglimento.

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