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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26758/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto da un imputato condannato in appello per ricettazione. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizi dell'accertamento di responsabilità, sostenendo una non corretta e completa individuazione delle condotte ascritte e l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, oltre a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Con il secondo motivo lamentava l'omessa applicazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, assumendo che la pena fosse stata determinata senza adeguato riconoscimento delle circostanze favorevoli. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e reiterativo, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio; ha ritenuto il secondo motivo generico e manifestamente infondato, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella valutazione dell'insussistenza dei presupposti per le attenuanti richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero il requisito di specificità di cui all'art. 581 c.p.p., perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello e miravano in realtà a una diversa valutazione del fatto e delle prove. Quanto alla ricettazione, la Corte ha richiamato il principio per cui risponde del reato chi sia trovato nella disponibilità di refurtiva e non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, in assenza di elementi probatori che lo leghino alla commissione del furto. Ha quindi confermato la condanna e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la generica reiterazione di censure o la richiesta di rivalutazione del merito non sono ammissibili

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche sono state ritenute non dovute in presenza di gravità del fatto, plurimi precedenti penali e assenza di elementi positivamente valorizzabili

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa per la gravità del fatto e per la valutazione complessiva del giudice di merito

  • art. 132 c.p.

    la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti di legge

  • art. 133 c.p.

    la commisurazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di gravità del reato e capacità a delinquere

  • art. 648 c.p.

    la ricettazione è integrata dalla disponibilità di bene di provenienza illecita quando l'imputato non offra una spiegazione attendibile dell'origine del possesso

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la disponibilità di un bene di provenienza illecita, non accompagnata da una spiegazione attendibile dell'origine del possesso e in assenza di elementi che colleghino il possesso alla commissione del furto, consente di affermare la responsabilità dell'imputato.
  • Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze meramente generiche o dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • La censura sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle testimonianze non è proponibile in cassazione se non è accompagnata dall'indicazione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • La determinazione della pena, compresa la valutazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non arbitraria.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esporre analiticamente tutti gli elementi considerati nella dosimetria della pena, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti determinanti per la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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