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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25152/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione con tre censure: (1) vizio circa l'inammissibilità dell'appello che chiedeva la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria sostitutiva (art. 20-bis c.p.), per incompatibilità con la sospensione condizionale già concessa in primo grado; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), nonostante l'incensuratezza del ricorrente; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della massima riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), tenuto conto del comportamento processuale (giudizio abbreviato) e delle condizioni socio-economiche del reo.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e in parte inammissibile. I motivi 2 e 3 (tenuità del fatto e ampiezza delle attenuanti generiche) sono stati dichiarati inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché consistono in censure di merito/probatorie non sindacabili in Cassazione. Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato che, per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma 'Cartabia' (d.lgs. 150/2022), opera l'incompatibilità tra sospensione condizionale della pena e applicazione delle pene sostitutive: nel caso di specie i fatti sono del 4 giugno 2024 (post-riforma), pertanto la sospensione concessa in primo grado ha costituito ostacolo all'applicazione della pena pecuniaria in appello. La Corte ha inoltre precisato che la mera richiesta del difensore in appello non equivale a rinuncia al beneficio: la rinuncia è atto personale/dispositivo dell'imputato (o da questi conferito con procura speciale) e la sua mancata produzione impedisce la sostituzione della pena senza incorrere nella vietata reformatio in peius. Il ricorso è quindi respinto e la condanna confermata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    Norma penale sostanziale contestata al ricorrente (detenzione/spaccio di stupefacenti), base della condanna confermata.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Disciplina della particolare tenuità del fatto; i giudici di merito hanno ritenuto non applicabile la causa di esclusione dato il quadro probatorio (quantitativi, modalità di detenzione e indizi di spaccio); la Corte ha ritenuto la censura di merito inammissibile.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Rilevanza delle circostanze attenuanti generiche e della misura della loro riduzione; la Corte ha ritenuto non sindacabili in Cassazione le valutazioni di merito sulla misura della diminuzione.

  • Codice penale, art. 20-bis

    Norma richiamata in relazione alle pene pecuniarie sostitutive; il problema verteva sulla compatibilità tra tale pena sostitutiva e la sospensione condizionale già concessa.

  • Legge n. 689/1981, art. 61-bis

    Introdotto dal d.lgs. 150/2022 per escludere l'applicabilità della sospensione condizionale alle pene sostitutive; principio di incompatibilità tra i due istituti per fatti successivi alla riforma.

  • Codice di procedura penale, art. 545-bis

    Regola il sub-procedimento per l'applicazione delle pene sostitutive; soggetto a modifiche dal d.lgs. 31/2024 ma senza eliminare il principio di incompatibilità quando la sospensione condizionale è già concessa.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ('riforma Cartabia')

    Ha introdotto regole che hanno dato diversa rilevanza alle pene sostitutive e disposto l'incompatibilità con la sospensione condizionale (art. 61-bis L. 689/1981).

  • D.lgs. 31/2024 (decreto correttivo)

    Ha modificato il procedimento di sentencing (art. 545-bis c.p.p.) ma non ha mutato l'incompatibilità sostanziale tra sospensione condizionale e pene sostitutive per i fatti successivi alla riforma.

  • Codice penale, art. 2

    Principio di irretroattività delle norme sfavorevoli e necessità di applicare la disciplina più favorevole per i fatti commessi prima della riforma; per tali fatti la compatibilità pre-riforma poteva essere mantenuta.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Norma che rende inammissibili in Cassazione le censure volte a sindacare valutazioni di merito/probatorie; applicata per dichiarare inammissibili i motivi relativi a valutazioni fattuali (tenuità e misura delle attenuanti).

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Divieto di reformatio in peius: la revoca/peggioramento della posizione dell'imputato in appello non può derivare da atti del giudice che peggiorino la situazione senza adeguata base; qui impedisce che la sospensione concessa in primo grado sia revocata in appello senza rinuncia valida dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 99, comma 1

    Richiama la natura personalissima di diritti come la rinuncia ai benefici della pena, che spettano all'imputato e non al difensore salvo procura speciale; motivo centrale per escludere che la sola richiesta del difensore valga come rinuncia.

Massime di principio

  • Per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della riforma 'Cartabia' (d.lgs. 150/2022) la concessione della sospensione condizionale della pena è inconciliabile con l'applicazione successiva di pene sostitutive brevi: se la sospensione è già stata concessa in primo grado, il giudice d'appello non può sostituire la pena con una sanzione pecuniaria senza che l'imputato abbia previamente e validamente rinunciato al beneficio.
  • La rinuncia al beneficio della sospensione ha natura personale e dispositivo: deve essere espressa dall'imputato in persona o mediante procura speciale; la sola richiesta formulata dal difensore in appello non vale come rinuncia.
  • Le questioni di fatto e le valutazioni probatorie (es. valutazione della quantità di stupefacente, modalità di detenzione, elementi indiziari di spaccio, incensuratezza) sono sottratte al sindacato in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.: in Cassazione si possono sollevare errori di diritto o vizi di motivazione macroscopici, non semplice dissenso sulle valutazioni di merito.
  • L'eventuale applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede che il fatto presenti ridotto disvalore e scarsa offensività in termini oggettivi e soggettivi; quantitativi significativi, confezionamento/dosaggio e indizi di proventi/spaccio ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
  • Per ottenere l'applicazione di pene sostitutive in luogo di pena detentiva occorre prestare attenzione al regime normativo applicabile ratione temporis: per fatti anteriori alla riforma va valutata la disciplina più favorevole complessivamente (art. 2 c.p.), evitando combinazioni illecite di norme di epoche diverse.
  • Se l'obiettivo difensivo è ottenere una pena sostitutiva anziché la sospensione già concessa, la strategia corretta è far intervenire l'imputato stesso (o procura speciale) per rinunciare espressamente al beneficio, e sollevare questioni di diritto e procedure corrette nei termini processuali, evitando impugnazioni che si limitino a contestare valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.

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