Cassazione Penale, Sentenza n. 31261/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una imputata accusata di aver sottratto energia elettrica allacciandosi abusivamente alla rete di distribuzione ENEL mediante cavo diretto che bypassava il contatore, in un'abitazione privata, con contestazione del furto aggravato per aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità. Il Tribunale aveva escluso l'aggravante ritenendo che l'energia sottratta non fosse destinata a un uso di pubblico vantaggio o utilità collettiva, perché riferita a una privata abitazione, e aveva quindi dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell'art. 625, n. 7, c.p., sostenendo che la giurisprudenza di legittimità riconosce l'aggravante nei casi di furto di energia elettrica mediante abusivo allaccio alla rete. La Procura generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che l'energia elettrica distribuita mediante contratto di fornitura è bene destinato a pubblico servizio; la presenza dell'aggravante rende il furto procedibile d'ufficio anche dopo la riforma dell'art. 624, comma 3, c.p., salvo l'eccezione per le cose esposte alla pubblica fede. Ha inoltre rilevato che il capo di imputazione contestava compiutamente l'aggravante, sicché il giudice di merito ha errato nel dichiarare decisiva la mancanza di querela e nell'applicare l'art. 129 c.p.p. in modo improprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa persona fisica. Ha ritenuto erronea l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. e, conseguentemente, erronea la dichiarazione di non doversi procedere per difetto di querela, poiché il reato era procedibile d'ufficio. Ha inoltre precisato che, per il nuovo regime impugnatorio introdotto dalla legge n. 114/2024, il ricorso per cassazione era l'unico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per il reato contestato.
Norme richiamate
Dopo la riforma del 2022 il furto resta procedibile d'ufficio quando ricorre una delle circostanze aggravanti dell'art. 625 c.p., salvo l'eccezione per le cose esposte alla pubblica fede.
L'aggravante è configurabile quando il furto ha per oggetto un bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità; nel caso dell'energia elettrica fornita mediante rete e contratto di somministrazione la destinazione a pubblico servizio è riconosciuta.
Il giudice non può fare applicazione della regola di immediata declaratoria di proscioglimento come se mancasse la condizione di procedibilità quando l'aggravante, correttamente contestata, rende il reato procedibile d'ufficio.
Per effetto della modifica del 2024 il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.
Non trova applicazione nel caso esaminato, perché il rinvio al giudice a quo non riguarda le ipotesi di ricorso immediato per cassazione.
Serve a individuare i reati per i quali, dopo la riforma, il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato l'art. 624, comma 3, c.p. in tema di procedibilità del furto.
Ha modificato il regime delle impugnazioni del pubblico ministero, incidendo sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Richiamata come fonte che qualifica l'approvvigionamento di energie e prodotti energetici come servizi pubblici essenziali.
Richiamata come fonte istitutiva dell'Autorità per l'energia e il gas, a conferma della natura pubblicistica del servizio.
direttiva attuativa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994
Richiamata quale ulteriore fonte che conferma la natura pubblicistica del servizio di fornitura dell'energia elettrica.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica sottratta mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione può ravvisarsi l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità, poiché la fornitura elettrica mantiene natura pubblicistica anche quando è regolata da contratto e corrispettivo.
- Il pagamento del prezzo o della tariffa non trasforma il servizio pubblico in una prestazione di mercato: un servizio resta pubblico quando è soggetto a disciplina speciale, risponde a un interesse pubblico primario ed è erogato con criteri di universalità e non discriminazione.
- Quando un'aggravante è ritualmente contestata e rende il reato procedibile d'ufficio, il giudice non può dichiarare il non doversi procedere per mancanza di querela come se l'aggravante non esistesse.
- In presenza di una modifica normativa del regime delle impugnazioni, il diritto all'impugnazione va valutato secondo il regime vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, in assenza di disciplina transitoria diversa.
- La qualificazione di un bene come destinato a pubblico servizio deve essere effettuata in base alla funzione oggettiva del servizio e alla sua regolazione pubblicistica, non alla sola circostanza che esso sia fruito da un singolo utente in ambito domestico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31073/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31074/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31075/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31076/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31077/2026 del 13/08/2026
- Sentenza penale · 13 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31230/2026 del 13/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →