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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00447/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 1 marzo 2024, emessa dopo un precedente annullamento parziale della Corte di cassazione. I ricorsi non contestavano in modo sostanziale l'accertamento di responsabilità, ma solo il trattamento sanzionatorio. Un primo ricorrente lamentava l'erronea determinazione dell'aumento di pena per la continuazione; l'altro censurava il nuovo computo della pena dopo il riconoscimento di un'attenuante speciale e la mancata applicazione di un trattamento più mite, con doglianze sostanzialmente dirette a ottenere una diversa e più favorevole quantificazione della pena. I difensori avevano anche sollevato una richiesta di rinvio per omesso avviso all'udienza, ritenuta però infondata perché l'avviso risultava regolarmente comunicato via PEC. La Corte ha inoltre esaminato motivi nuovi, rilevandone l'inidoneità a colmare il difetto di specificità del ricorso originario e la manifesta infondatezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato sulla determinazione della pena: per un imputato, sull'aumento per continuazione; per l'altro, sul nuovo calcolo della pena dopo il riconoscimento di una attenuante speciale. Le censure dei ricorrenti sono state giudicate generiche, perché miravano in sostanza a ottenere una pena più mite senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito. È stato anche escluso il vizio relativo all'avviso di udienza, risultando la notifica regolarmente effettuata via PEC. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1, comma 3 c.p.

    attenuante di cui all'art. 416 bis.1, comma 3 c.p.p.

    viene richiamata come base del nuovo computo della pena dopo l'annullamento parziale; il testo la indica come attenuante speciale rilevante nella rideterminazione della sanzione.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    i motivi nuovi dedotti dai difensori di Pione e Gallo, attesa l'inammissibilità del ricorso originario, non possono sanare il difetto di specificità del ricorso ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.

    i motivi nuovi non possono sopperire all'originario difetto di specificità del ricorso, se questo è già inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia sufficiente e logicamente coerente.
  • Le censure sulla quantificazione della pena sono inammissibili se si risolvono in una mera richiesta di trattamento più mite senza indicare specifici vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • Il giudizio sulla misura dell'aumento per continuazione e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti è un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
  • I motivi nuovi non possono sanare il difetto di specificità del ricorso originario quando quest'ultimo è già inammissibile.
  • La regolare comunicazione dell'avviso di udienza via PEC esclude la fondatezza della deduzione di omesso avviso, se dagli atti risulta l'avvenuta consegna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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