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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08504/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sciacca con cui era stata respinta la richiesta di applicazione della continuazione tra sei sentenze esecutive per reati di evasione dagli arresti domiciliari. Il difensore denunciava la violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, la difesa valorizzava l'omogeneità del bene giuridico leso, l'analogia delle modalità esecutive e la possibilità di desumere una preventiva ideazione comune finalizzata a un deliberato rifiuto di sottostare alle prescrizioni cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in fatto e manifestamente infondate, oltre che meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal Tribunale con argomentazioni giuridiche corrette. Secondo la Corte, i diversi episodi di evasione, pur commessi nello stesso luogo e in un arco temporale ravvicinato, erano riconducibili a circostanze occasionali o contingenti e non dimostravano l'originaria ideazione e la perdurante permanenza di un unico programma criminoso. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiesto come norma sulla continuazione e sull'unicità del disegno criminoso; la Corte ribadisce che l'istituto presuppone prova di originaria ideazione e successiva permanenza del progetto criminoso, non desumibile da mera omogeneità dei fatti o del movente

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato quale base della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, non basta che i reati siano omogenei o commessi con modalità analoghe: occorre la prova dell'unitario disegno criminoso, inteso come preventiva ideazione e successiva permanenza del programma delittuoso.
  • La circostanza che i singoli episodi siano commessi in un medesimo contesto spaziale o temporale non è di per sé sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, se gli episodi risultano spiegabili con esigenze occasionali o contingenti.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o che ripropongano questioni già correttamente esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • La motivazione del giudice di merito sul diniego della continuazione è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da argomentazione logica e giuridicamente corretta, senza vizi manifesti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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