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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38383/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva confermato il decreto del G.I.P. disponendo il sequestro preventivo di somme nella loro disponibilità ritenute indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza (art. 640-bis c.p. e disposizioni sul reddito di cittadinanza). Si contestava che le domande omettessero di segnalare l'applicazione di pene accessorie (interdizione perpetua o per 5 anni dai pubblici uffici) e che, per Accorinti, fosse intervenuta una condanna nel decennio precedente per reati indicati come ostativi. I ricorrenti deducevano inoltre che il reddito di cittadinanza è una prestazione assistenziale non equiparabile a "stipendi, pensioni o assegni" e che il parere del Ministero del Lavoro favorevole alla non equiparazione legittimava la loro domanda

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Pasquale Accorinti e ha ritenuto fondato quello di Michele De Benedetto. Per Accorinti è stata confermata l'ammissibilità della misura cautelare e la sussistenza dei presupposti ostativi all'accesso al beneficio (condanna definitiva nel decennio precedente per reati indicati, tra cui l'art. 416-bis e l'art. 74 DPR 309/1990), con condanna al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Per De Benedetto il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro sono stati annullati: la Corte ha ritenuto che mancasse il fumus del reato in relazione alla interpretazione dalla quale il Tribunale aveva ritenuto sussistente la sottrazione del reddito di cittadinanza in quanto soggetto alla pena accessoria, evidenziando che la normativa speciale sul reddito di cittadinanza (art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.l. n.4/2019 conv. l.26/2019) delimita i casi ostativi e che la nozione di "assegni" prevista dall'art. 28 c.p. non si presta a una lettura automatica che comprenda il reddito di cittadinanza

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    Riferimento al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; usato per contestare l'indebita percezione del reddito di cittadinanza

  • art. 28 cod. pen. (secondo comma, n.5)

    Prevede che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici privi il condannato degli stipendi, delle pensioni e degli assegni a carico dello Stato; il Tribunale aveva usato questa norma per ritenere revocabile/indisponibile il reddito di cittadinanza, mentre la Cassazione ha richiesto interpretazione più restrittiva

  • art. 2, comma 1, lett. c-bis del d.l. n.4/2019 conv. l.26/2019

    Norma speciale che individua requisiti/ostatività all'accesso al reddito di cittadinanza (tra cui assenza di condanne definitive nei 10 anni per reati indicati all'art.7, comma 3). La Corte ha ritenuto che questa disposizione limiti o deroghi alla portata generale dell'art. 28 c.p. rispetto al beneficio

  • art. 7, comma 3 del d.l. n.4/2019

    Elenca i reati ostativi (tra cui artt. 416-bis e 74 DPR 309/1990) cui la norma di accesso al beneficio fa riferimento; la presenza di condanne per quei reati nei 10 anni precedenti esclude l'accesso

  • artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Reati indicati come ostativi dall'art. 7 comma 3 del d.l. n.4/2019: la condanna a carico di Accorinti per tali reati rientrava chiaramente nelle cause ostative previste dalla norma speciale

  • art. 5, comma 6 legge n. 26/2019

    Prevede l'erogazione del reddito di cittadinanza tramite la "Carta RdC"; la Corte ha richiamato questa caratteristica per sostenere la natura assistenziale e funzionale del beneficio, diversa da stipendi/pensioni

  • art. 23, comma 8 del d.l. n.137/2020 (convertito)

    Norma procedurale che consente la trattazione scritta in Cassazione (richiamata per il rito applicato)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; applicata alla posizione di Accorinti

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Richiamato per la comunicazione alla Procura generale della decisione senza rinvio, come previsto dalla procedura

Massime di principio

  • Verificare sempre se la condanna è ricompresa nell'elenco specifico di reati ostativi previsto dalla normativa speciale sul reddito di cittadinanza (art. 7 comma 3 e art. 2 comma 1 lett. c-bis d.l. n.4/2019): se sì e se la condanna è nei 10 anni precedenti la domanda l'esclusione è generalmente applicabile
  • La disciplina speciale sul beneficio può derogare alla portata generale delle pene accessorie previste dal codice penale: quando la legge sul beneficio prevede espressi casi ostativi, questi vanno considerati prioritari rispetto a una lettura estensiva dell'art. 28 c.p.
  • Le pene accessorie privative (es. interdizione che toglie "stipendi, pensioni e assegni") richiedono interpretazione letterale e restrittiva quando si tratta di misure assistenziali: il reddito di cittadinanza, erogato tramite Carta RdC e con funzioni di politica attiva, può non rientrare nella nozione di "assegni"
  • In caso di dubbio sull'inclusione di specifiche fattispecie di reato (es. comma 6 art. 74 DPR 309/1990), occorre analizzare il testo normativo e la disposizione speciale: l'assenza di un'espressa esclusione nella norma ostativa può portare a includere anche ipotesi apparentemente marginali
  • La presenza di un parere amministrativo favorevole (es. Ministero del Lavoro) può essere elemento di buona fede per il richiedente ma non sostituisce una chiara previsione legislativa; tuttavia può supportare argomentazioni difensive se la norma penale risulta ambigua
  • Per il sequestro preventivo di somme è necessario il fumus del reato e un fondamento normativo concreto: se la qualificazione giuridica del beneficio è discutibile, è possibile impugnare con successo il provvedimento di sequestro per carenza del fumus

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