Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35251/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte appellante)

La controversia

Nel giudizio di merito la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto contro la sentenza di primo grado, ritenendo che il termine breve di impugnazione avesse iniziato a decorrere dal ritiro del plico notificatorio da parte del difensore domiciliatario indicato negli atti di primo grado. La ricorrente ha censurato tale decisione sostenendo che, nel corso del giudizio di primo grado, era intervenuto un mutamento ufficiale della domiciliazione del difensore, formalizzato in udienza, con conseguente necessità di notificare la sentenza al nuovo domiciliatario; poiché la notificazione era stata eseguita ad un diverso soggetto indicato solo per un refuso nella comparsa conclusionale, essa non poteva far decorrere il termine breve. La resistente ha replicato invocando la rilevanza del domicilio risultante dalla comparsa conclusionale e richiamando precedenti giurisprudenziali in tema di notificazione al difensore. Il ricorso era formalmente incardinato come omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata letta dalla Corte come violazione delle norme sul termine breve di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che dagli atti emergeva un mutamento di domiciliazione già formalizzato in udienza nel giudizio di primo grado, con individuazione di un nuovo domiciliatario, e che la notificazione della sentenza era stata eseguita a un soggetto diverso, menzionato solo per errore materiale nella comparsa conclusionale. Ne è conseguito che la notifica non era idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c.; pertanto operava il termine lungo ex art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, sicché l’appello doveva ritenersi tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    consente la trattazione in camera di consiglio non partecipata nei casi previsti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il richiamo è stato ritenuto improprio perché la censura atteneva in sostanza a una violazione di legge processuale.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve di impugnazione decorre solo da una notificazione valida della sentenza al difensore o domiciliatario correttamente individuato.

  • art. 327 c.p.c.

    in assenza di notifica idonea a far decorrere il termine breve, trova applicazione il termine lungo di impugnazione nella versione ratione temporis vigente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo nella tassonomia degli istituti, non espressamente citato nel testo della decisione.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione solo se effettuata al difensore o al domiciliatario effettivamente e ufficialmente risultante dagli atti del processo; un errore materiale nell'indicazione del destinatario può rendere inefficace la notifica ai fini della decorrenza del termine.
  • Se nel corso del giudizio è stato formalmente modificato il domicilio eletto del difensore, la notificazione eseguita al precedente domiciliatario non produce gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., anche quando la precedente indicazione ricompaia per mero refuso in un atto successivo.
  • In caso di mancata notificazione valida della sentenza ai fini del termine breve, l'impugnazione resta proponibile entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., con valutazione della tempestività da compiersi alla luce della disciplina ratione temporis applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione, quando la censura investe il corretto perfezionamento di una notificazione processuale e quindi un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti rilevanti del fascicolo.
  • Le norme processuali vanno interpretate in modo da favorire, ove possibile, la decisione di merito, relegando gli esiti meramente abortivi del processo a ipotesi residuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.