Cassazione Penale, Sentenza n. 27561/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda concerne un’indagine per detenzione di circa 230 grammi di hashish rinvenuti nell’abitazione dell’imputato, insieme a un bilancino di precisione, forbici, due involucri sporchi di stupefacente e fogli recanti nominativi e somme di denaro. Il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha applicato gli arresti domiciliari ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e un concreto pericolo di recidivanza specifica, valorizzando i precedenti penali e la sottoposizione dell’indagato a misura di prevenzione. Il ricorso in cassazione ha dedotto, con due motivi, nullità o vizio di motivazione dell’ordinanza cautelare: con il primo, per l’asserita omissione o illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi, sostenendo la plausibilità dell’uso personale della droga e la neutralità degli altri elementi indiziari; con il secondo, per la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, sulla scelta della misura custodiale e sull’imposizione del controllo elettronico a distanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che il Tribunale del riesame aveva dato conto degli elementi fattuali e li aveva valutati con un percorso argomentativo non manifestamente illogico: il quantitativo di hashish, gli strumenti per pesare e suddividere la sostanza, gli appunti con nominativi e somme di denaro e la condizione economica dell’indagato consentivano di ritenere non solo l’uso personale ma anche la destinazione allo spaccio; non vi era travisamento degli indizi né omissione di valutazione delle deduzioni difensive. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha reputato legittima la prognosi di recidivanza specifica fondata su precedenti, pericolosità sociale già riconosciuta in sede di prevenzione e non occasionalità dell’attività illecita desunta dalla contabilità rinvenuta. Ha inoltre ritenuto congrua la scelta degli arresti domiciliari, giustificata dalla necessità di limitare i movimenti e interrompere i contatti con consumatori e canali di approvvigionamento, nonché infondata la censura sul braccialetto elettronico, poiché l’art. 275-bis c.p.p. prevede tale presidio come regola ordinaria in caso di arresti domiciliari, non richiedendo una motivazione specifica sulla sua applicazione, bensì eventualmente sulla sua omissione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Fattispecie di detenzione di stupefacente ritenuta dal giudice cautelare come destinata anche allo spaccio, sulla base degli indizi raccolti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.
«nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (…)»
Il controllo elettronico è considerato presidio ordinario degli arresti domiciliari; la motivazione specifica è necessaria solo per non applicarlo, non per applicarlo.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice di merito può fondare il giudizio di gravità indiziaria sulla complessiva convergenza di più elementi fattuali, anche se ciascuno singolarmente non decisivo, purché il ragionamento sia logicamente coerente e non travisi i dati acquisiti.
- La deduzione difensiva dell’uso personale dello stupefacente non è sufficiente quando il quantitativo, gli strumenti di pesatura e frazionamento, gli appunti contabili e le ulteriori circostanze di contesto rendano non illogica la diversa ipotesi di destinazione allo spaccio.
- In cassazione non è censurabile la valutazione di merito che abbia preso in considerazione la tesi alternativa difensiva e l’abbia motivatamente disattesa, salvo vizi di manifesta illogicità o travisamento del significante.
- Il pericolo di reiterazione specifica può essere desunto, ai fini cautelari, da precedenti penali specifici, da elementi che attestino la non occasionalità della condotta e da una pregressa valutazione di pericolosità sociale, se il percorso argomentativo è congruo.
- La scelta degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive è legittima quando il giudice spieghi, con motivazione non apparente, perché sia necessario incidere in modo significativo sulla libertà di movimento e di relazione dell’indagato per interrompere i contatti funzionali alla reiterazione del reato.
- Il controllo mediante mezzi elettronici negli arresti domiciliari non richiede una motivazione ad hoc sulla sua applicazione, perché il legislatore lo configura come regola ordinaria; è invece la sua omissione a dover essere motivata.
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