Cassazione Civile, Sentenza n. 33848/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la fatturazione delle utenze di telefonia fissa: Wind aveva introdotto la fatturazione a 28 giorni (quattro settimane) nel 2017, determinando un aumento effettivo per gli utenti di circa l'8,6%. AGCOM, con diverse delibere (tra cui n.121/17, n.497/17 e n.115/18), ha imposto il ritorno alla fatturazione mensile, ha ordinato lo "storno" (prima in moneta, poi come giorni gratuiti) e ha comminato una sanzione. Wind ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR e al Consiglio di Stato; quest'ultimo ha rigettato gli appelli ritenendo la condotta scorretta e l'intervento dell'Autorità legittimo. Wind ha quindi proposto ricorso in Cassazione contestando: 1) la pretesa assenza di poteri di AGCOM anteriori alla norma di conversione (art.19-quinquiesdecies d.l.148/2017), sostenendo che le misure fossero in realtà prestazioni patrimoniali improprie e di competenza del giudice ordinario; 2) la mancata rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Wind. Ha confermato che l'AGCOM disponeva di poteri di natura conformativa/indennitaria già ricavabili dalla legge n.481/1995 (in particolare art.2 commi richiamati) e che l'art.19-quinquiesdecies del d.l. n.148/2017 ha solo completato e reso erga omnes il quadro regolatorio senza sanare retroattivamente atti illegittimi. Le misure disposte dall'Autorità (ripristino della fatturazione mensile e rimborso/credito per i giorni non goduti) sono state interpretate come strumenti di tutela del contraente debole e non come sanzioni amministrative improprie ovvero come imposizione di nuove prestazioni di natura privatistica. La Corte ha altresì ritenuto infondata la necessità di rinviare la questione alla Corte di giustizia UE, perché non sussisteva un dubbio interpretativo effettivo sul diritto dell'Unione rispetto ai principi richiamati (trasparenza, concorrenza). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e Wind condannata alle spese di giudizio (liquidate, per ciascun controricorso, in euro 13.200 oltre oneri), con possibile ulteriore versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
legge 14 novembre 1995, n. 481 (istituzione Autorità di regolazione)
art. 2, comma 12, lett. d) e h); art. 2, comma 20, lett. d); art. 2, comma 37
La Corte ha ritenuto che tali disposizioni conferiscano all'AGCOM poteri regolatori anche con finalità conformative/indennitarie, idonei a disporre misure di ripristino e di beneficio per gli utenti; le misure non sono state considerate sanzioni ma strumenti di tutela del contraente debole
decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
Richiamato per il quadro normativo della fatturazione nei servizi di comunicazione elettronica e per i doveri di trasparenza degli operatori
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172
La norma ha riaffermato e reso erga omnes i poteri dell'AGCOM di ordinare la cessazione di condotte e il rimborso di somme indebitamente percepite; la Corte ha ritenuto che tale disposizione completasse ma non fosse l'unico fondamento dei provvedimenti dell'Autorità
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)
Richiamato in relazione all'obbligo di rimessione pregiudiziale: la Corte ha valutato che non sussisteva un dubbio ragionevole di interpretazione del diritto UE che imponesse la rimessione alla Corte di giustizia
Costituzione italiana
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato sulla giurisdizione speciale e al controllo dell'eventuale eccesso di potere giurisdizionale
Codice del processo amministrativo
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 4 e 7 (richiamati)
Invocati dalla ricorrente per censurare presunti difetti procedurali e di poteri; la Corte ha ritenuto che il Consiglio di Stato si sia limitato a interpretare le norme, restando nel proprio ruolo
codice del processo civile
art. 362, primo comma (richiamato)
Utilizzato dalla ricorrente in riferimento all'eccesso di potere giurisdizionale; la Corte però ha escluso che vi sia stato sconfinamento del giudice amministrativo
codice del processo amministrativo
art. 133, comma 1, lett. l) c.p.a. (competenza del giudice amministrativo)
La Corte ha confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti delle Autorità di regolazione, incluse le misure conformative adottate da AGCOM
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di giudizio
Norma richiamata in relazione al possibile ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente
Massime di principio
- Le Autorità di regolazione (come AGCOM) possono esercitare poteri conformativi/indennitari ricavabili dalla normativa istitutiva (es. legge n.481/1995) anche prima di specifiche norme successive che ne estendano l'efficacia erga omnes; tali misure possono non essere equiparate a sanzioni amministrative se mirano al ripristino e alla tutela del contraente debole
- La modifica unilaterale della cadenza di fatturazione che determini un aumento non trasparente del corrispettivo per gli utenti può essere qualificata come pratica scorretta, con possibili ordini di ripristino della fatturazione e misure riparatorie a favore dei clienti
- Le controversie concernenti provvedimenti adottati da Autorità di regolazione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la natura privatistica del rapporto tra azienda e cliente non esclude il controllo giurisdizionale amministrativo quando l'atto impugnato sia manifestazione del potere regolatorio
- Il giudice nazionale non è obbligato a rimettere questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia UE quando non sussiste un dubbio interpretativo ragionevole o quando il diritto dell'Unione è sufficientemente chiaro; la mancata rimessione va motivata
- Il sindacato della Corte di cassazione sui giudici speciali è limitato: gli errori di interpretazione (error in iudicando) rientrano nei limiti interni della giurisdizione e non configurano automaticamente eccesso di potere giurisdizionale salvo contraddizione evidente con interpretazioni vincolanti della Corte di giustizia
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