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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33846/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugna la sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto i gravami proposti contro la pronuncia del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso di Pollastrini annullando la concessione edilizia in sanatoria rilasciata a favore della Rosati per ampliamento volumetrico privo di licenza, sostenendo in particolare la sussistenza di vizi di giurisdizione (difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per questioni attinenti alle distanze dal Torrente Furba) e denunciando violazioni di norme costituzionali e di procedimento (art. 360 c.p.c. e altri) rispetto alla valutazione delle eccezioni processuali e del merito.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività della eccezione di difetto di giurisdizione: il vizio di giurisdizione a favore del TSAP era stato eccepito per la prima volta solo in sede di gravame con la memoria di replica del 25/01/2018, oltre il limite che consente di sollevare tale questione dopo la decisione di primo grado. Ne deriva il giudicato implicito sulla materia di giurisdizione. Conseguentemente il ricorso per cassazione è inammissibile; il Comune è condannato alle spese di giudizio (e al versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo), liquidate in favore del controricorrente Pollastrini.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    Il difetto di giurisdizione è rilevabile fino a che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado, ma, per ragioni di economia processuale e durata del processo, l'eccezione deve essere tempestivamente sollevata: se non sollevata in primo grado o con apposito motivo di appello matura il giudicato implicito.

  • art. 9 c.p.a.

    Regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nel processo amministrativo; se la questione non è dedotta in primo grado né specificamente impugnata in appello, si applica la preclusione e si forma il giudicato implicito.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro per i motivi di cassazione; la Corte valuta l'ammissibilità del ricorso ai sensi delle norme sui motivi di impugnazione, con esclusione del merito quando il vizio processuale (tardività) determina l'inammissibilità.

  • art. 3143 ss. r.d. n. 1175/1933

    Norme richiamate in relazione alla competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per questioni attinenti alle acque e alle distanze dal corso d'acqua; la Corte osserva che la questione di competenza fondata su tali norme può essere rilevante ma, se non tempestivamente proposta, è preclusa.

  • art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Applicata per dare atto della possibilità che il ricorrente debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, qualora sussistano i presupposti di legge.

  • art. 3, 24, 111 Cost. e artt. richiamati dal ricorrente (es. 362 c.p.c., 91, 110 d.lgs. n. 104/2010)

    Norme richiamate dal ricorrente per dedurre violazioni costituzionali e processuali; la Corte non entra nel merito delle doglianze perché il ricorso è inammissibile per motivo processuale (tardività dell'eccezione di giurisdizione), per cui tali invocazioni non sono valutate nel merito.

Massime di principio

  • La questione di difetto di giurisdizione deve essere sollevata tempestivamente: se non eccepita in primo grado né specificamente dedotta in appello, si forma il giudicato implicito e la questione non può più essere sollevata nei gradi successivi.
  • Il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio, ma fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; oltre tale momento la rilevazione d'ufficio è limitata dalla necessità di tutela dell'economia e della ragionevole durata del processo.
  • Quando una parte invoca la competenza di un giudice speciale (es. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) per materie particolari, deve farlo con tempestività e con motivazione specifica; l'omissione comporta la perdita della relativa eccezione.
  • In presenza di inammissibilità processuali rilevanti (es. tardività di eccezioni decisive), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
  • La soccombenza per motivi procedurali può comportare la condanna alle spese e l'applicazione degli oneri processuali accessori, inclusi eventuali versamenti a titolo di contributo unificato.

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