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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33845/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva ritenuto la giurisdizione della Corte dei Conti sui componenti dei Comitati di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n.3 di Terni. Sostenevano che gli ATC sono soggetti di diritto privato (come richiamato dalla L.R. n.14/1994 e dal R.R. n.6/2008) e che le poste di danno contestate (acquisti di arredi, regali di Natale, rimborsi chilometrici, retribuzioni del personale stabilizzato) riguardano la gestione privata e il patrimonio dell'ATC e non fondi pubblici, perciò sottratte al sindacato contabile. Inoltre richiamavano la L. n.20/1994 e la giurisprudenza per sostenere che la giurisdizione contabile deve essere ancorata all'evento dannoso nei confronti di una amministrazione pubblica e non solo alla forma privata dell'ente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio che, benché gli ATC abbiano natura associativa e tratti di diritto privato, essi svolgono compiti di natura pubblicistica e sono disciplinati per aspetti sostanziali dalla normativa (statale e regionale), con forme di finanziamento anche pubbliche e sottoposizione a controllo pubblico. Nel caso concreto le spese contestate sono state ritenute funzionalmente collegate al funzionamento e agli obiettivi pubblicistici dell'ATC (anche alla luce della composizione mista delle entrate), pertanto la giurisdizione della Corte dei Conti era correttamente esercitata. Si segnala che in sede di appello era stata parzialmente esclusa la responsabilità di Giovanni Eroli per alcune voci, ma per il resto la condanna contabile dei convenuti era stata confermata; il ricorso per cassazione volto a censurare la giurisdizione è stato respinto. La Corte non ha disposto condanne alle spese di cassazione in favore del Procuratore Generale (parte meramente formale) né dell'altro intimato che non ha svolto difesa; ha inoltre rilevato l'applicabilità degli obblighi di versamento previsti dall'art.13 d.p.r. 115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 103

    Richiama la disciplina dell'azione della Corte dei Conti e il suo ruolo nella responsabilità contabile; utilizzato come riferimento costituzionale per la legittimazione della giurisdizione contabile.

  • Costituzione, art. 111

    Richiama il diritto alla tutela giurisdizionale in relazione al ricorso per cassazione; invocato come fondamento costituzionale del rimedio impugnatorio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    nel testo: "art. 360, 10 co. n. 1, c.p.c."

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i ricorrenti hanno affidato il ricorso a vizio di diritto per violazione di norme e motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • R.D. n. 1214 del 1934, artt. 52, 53

    Norme storiche richiamate nei motivi; la Corte non le considera ostative al riconoscimento della giurisdizione contabile quando l'ente, pur associativo, svolge funzioni pubblicistiche.

  • Legge n. 20 del 1994, art. 1, comma 4

    "ha esteso il giudizio della Corte dei Conti alla responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici anche per i danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza"

    La legge amplia l'ambito del sindacato contabile anche nei confronti di responsabilità che arrecano danno ad altre amministrazioni; i ricorrenti richiamavano questa estensione per sostenere limiti alla giurisdizione ma la Corte ha ritenuto che la valutazione debba focalizzarsi sulla natura funzionale dell'attività e sulla rilevanza del danno rispetto a fini pubblici.

  • Legge n. 157 del 1992

    Disciplina della tutela della fauna e organizzazione della caccia che prevede gli ATC per attuare piani faunistico-venatori; la Corte richiama questa normativa per dimostrare la valenza pubblicistica di alcuni compiti degli ATC.

  • Legge Regionale Umbria n. 14 del 1994

    Regolamenta gli ATC regionali e contribuisce alla qualificazione normativa degli ATC; pur riconoscendo elementi di diritto privato, essa stabilisce compiti pubblicistici e forme di finanziamento che incidono sulla valutazione della giurisdizione.

  • Regolamento Regionale n. 6 del 2008 (e art. 19 ivi)

    "la dotazione finanziaria degli ATC Umbri risulta composta da risorse pubbliche e da risorse private ... ai sensi dell'art. 19 RR.R. 6/2008 la dotazione finanziaria dell'Ambito Territoriale di Caccia di Terni e Orvieto è costituita da entrate di natura privata ... dal finanziamento erogato dalla Regione ... da fondi erogati dalla province e dalla Regione ..."

    Il Regolamento mostra la composizione mista delle entrate (private e pubbliche) e l'esistenza di finanziamenti pubblici per progetti e programmi, elemento rilevante per la ricostruzione della giurisdizione contabile.

  • L.R. n. 14/1994, art. 40 comma 1 lett. d-bis (richiamata)

    Prevede specifici finanziamenti regionali agli ATC in relazione al numero di cacciatori e territorio, confermando che parte delle risorse ha origine pubblica.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norma richiamata in ordine agli obblighi di versamento a carico del ricorrente per il processo; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. Un., 28/12/2017, n. 31114

    "gli Ambiti Territoriali di Caccia non appartengono al novero delle amministrazioni pubbliche tradizionalmente concepite e restano soggetti di diritto privato che svolgono funzioni pubbliche ... che si esauriscono ... con l'organizzazione del prelievo venatorio e della gestione faunistica"

    Decisione richiamata che riconosce la natura mista degli ATC: soggetti di diritto privato che svolgono funzioni pubbliche; presidio interpretativo centrale nella valutazione della giurisdizione.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. Un., 11/9/2019, n. 22713

    Richiama il principio che la compartecipazione privata a finalità pubbliche non è da sola sufficiente a radicare la giurisdizione contabile; occorre verificare la funzionalità e il vincolo dell'attività al pubblico interesse.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. Un., 24/7/2018, n. 19654 e Cass. Sez. Un., 14/9/2017, n. 21297

    Affermano che quando l'attività privata è funzionale e vincolata alla realizzazione di finalità pubbliche, e il danno investe la realizzazione di tali finalità, la giurisdizione contabile può trovare applicazione; la natura del danno diventa fattore decisivo.

  • Corte Costituzionale: 25/7/2001, n. 299 e 12/1/2000, n. 4

    Richiamate per confermare il quadro normativo e costituzionale che giustifica l'istituzione degli ATC per la programmazione faunistico-venatoria e la partecipazione territoriale, a supporto della considerazione delle funzioni pubblicistiche svolte.

  • Cass., 27/9/2012, n. 16467

    Citata per il principio secondo cui gli ATC godono di forme di finanziamento non collegate al mercato e sono soggetti a poteri di controllo e vigilanza da parte di enti pubblici territoriali, ulteriore elemento che supporta la giurisdizione contabile.

Massime di principio

  • Per valutare la giurisdizione della Corte dei Conti non basta la forma privata di un ente: bisogna verificare se l'attività è funzionale e vincolata al perseguimento di finalità pubbliche e se il danno riguarda la realizzazione di tali finalità.
  • Se un ente ha finanziamenti "misti" (pubblici e privati), le spese o le condotte che incidono sul funzionamento connesso ai compiti pubblicistici possono rientrare nel sindacato contabile.
  • Occorre analizzare la natura della voce di spesa e la sorgente delle risorse utilizzate: spese strumentali al perseguimento di obiettivi pubblici o sostenute con risorse pubbliche più evidentemente rientrano nella giurisdizione contabile; spese esclusivamente a carico del patrimonio privato dell'ente possono restare estranee al sindacato contabile.
  • Va tenuto conto della disciplina statale e regionale che assegna compiti, controlli e forme di finanziamento: la presenza di regolazione pubblicistica e di vigilanza rafforza il criterio della giurisdizione contabile.
  • In casi analoghi, nella difesa occorre documentare puntualmente la natura privata delle entrate impiegate e dimostrare l'assenza di incidenza sulle finalità pubbliche per sottrarsi al sindacato contabile; in mancanza di tale prova, la giurisdizione è probabile.

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