Cassazione Civile, Sentenza n. 33785/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, ritenendo che la mancata applicazione del regime del deposito IVA comportava il recupero dell'IVA da parte dell'Agenzia delle Dogane ma non il disconoscimento dei costi indicati in autofattura, aveva annullato la parte dell'avviso che recuperava i costi ritenuti indeducibili (circa euro 477.644,00). L'Agenzia delle Entrate deduceva in cassazione violazione dell'art. 50-bis (in particolare comma 5) del d.l. n.331/1993 e dell'art. 70 del DPR n.633/1972 sostenendo che, in caso di deposito fiscale virtuale, l'Ufficio delle Entrate è legittimato ad accertare e recuperare l'IVA interna e a disconoscere i costi fittiziamente dedotti, contestando l'orientamento della CTR che avrebbe escluso tale potere degli uffici delle entrate in favore dell'Agenzia delle Dogane.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte dalla ricorrente non erano allineate alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che la CTR non aveva fondato la propria decisione su una presunta incompetenza funzionale degli uffici, ma sulla valutazione che la violazione delle regole del regime del deposito non dimostrava automaticamente l'inesistenza delle operazioni tali da giustificare il disconoscimento dei costi. La Corte ha inoltre escluso che potessero essere esaminati nuovi argomenti introdotti solo in memoria (quali la qualificazione soggettiva delle operazioni come inesistenti), non dedotti nel giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente (euro 5.600,00 oltre 200 euro di esborsi).
Norme richiamate
art. 50-bis, D.L. n. 331/1993 (convertito)
Disciplina il regime agevolativo connesso ai depositi IVA; la sentenza di merito ha ritenuto che la mancata applicazione delle agevolazioni comporti conseguenze sul recupero dell'IVA all'importazione ma non sia automaticamente idonea a provare l'inesistenza delle operazioni e quindi il disconoscimento dei costi
art. 54, DPR n. 633/1972
Richiamato dalla CTR per legittimare la rettifica della dichiarazione IVA per importi limitati (la CTR ha riconosciuto la legittimità della rettifica per euro 156,00 ai sensi di tale norma)
art. 70, DPR n. 633/1972
Citato dalla ricorrente in relazione ai poteri di accertamento dell'Ufficio in materia IVA; la Corte ha però focalizzato che la questione di competenza funzionale non era la ratio della sentenza impugnata
art. 16, comma 5-bis, legge 28.1.2009 n. 2 (di conversione del d.l. n.185/2008)
Richiamata nella ricostruzione normativa di fatto; menzionata nella motivazione di merito quale elemento di quadro normativo sull'interpretazione del deposito fiscale
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-272/13 (Equoland)
Principio secondo cui, se l'importatore ha successivamente assolto l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile (autofatturazione), l'Amministrazione non può pretendere nuovamente l'IVA all'importazione: la violazione del regime del deposito può avere carattere formale e non incidere sul diritto alla detrazione
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1.17 (modifica art.13 DPR n.115/2002, comma 1-quater)
Richiamata dalla Corte per escludere l'applicazione delle spese processuali previste a carico delle amministrazioni statali: le amministrazioni dello Stato, mediante prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse sul processo
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve colpire la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: censure non riferite alla decisione effettivamente adottata sono inammissibili
- La qualificazione della presunta 'virtualità' di un deposito fiscale non comporta automaticamente il disconoscimento dei costi e l'indetraibilità dell'IVA: occorre dimostrare l'inesistenza soggettiva o oggettiva delle operazioni e il ruolo effettivo del contribuente nel meccanismo evasivo
- La distinzione tra IVA all'importazione (soggetta a controlli doganali) e IVA interna è rilevante, ma non toglie agli Uffici delle Entrate la possibilità di controlli fiscali connessi all'uso dei depositi IVA quando la normativa (art.50-bis) lo prevede; tuttavia la mera violazione formale del regime non sempre priva il soggetto del diritto alla detrazione se l'imposta è stata comunque assolta tramite meccanismi come l'autofatturazione (cf. Corte di Giustizia, Equoland)
- Non è possibile introdurre in cassazione nuovi profili di censura non dedotti nel giudizio di merito; argomentazioni sollevate solo in memoria non vengono di regola esaminate
- Nel contenzioso su depositi IVA virtuali è necessario, in sede di merito, produrre elementi probatori sul concreto transito, stoccaggio e gestione delle merci nel deposito ovvero sulla simulazione per giustificare il recupero dell'IVA interna e il disconoscimento dei costi
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