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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18035/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (18/05/2023) che, in accoglimento di un accordo ex art. 599-bis c.p.p., ha condannato Rinaldo Rocco a 5 anni e multa; Rinaldo Antonio e Rinaldo Francesco Pio a 4 anni e multa ciascuno, con modifiche di pene accessorie. Rinaldo Rocco deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al controllo del giudice sull'accordo delle parti (congruità della pena) e contesta la motivazione circa la sussistenza dell'aggravante legata al peso/purità dello stupefacente. Rinaldo Antonio e Rinaldo Francesco Pio chiedono annullamento per vizio di motivazione e violazione dell'art.125, comma 3 c.p.p., sostenendo insufficienza probatoria (mera presenza sul fondo non prova il concorso) e lamentano che la valutazione della quantità e principio attivo non avrebbe tenuto conto di elementi attenuanti e della confessione del padre che avrebbe gestito lo stupefacente e le armi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Rinaldo Rocco il primo motivo è inammissibile perché la misura della pena concordata con patteggiamento (art. 599-bis c.p.p.) non è sindacabile in Cassazione salvo illegittimità della pena, e il secondo è inammissibile perché attiene a motivi d'appello rinunciati (passaggio in giudicato limitato ai capi non rinunciati). Per Rinaldo Antonio e Rinaldo Francesco Pio i ricorsi sono inammissibili: il primo motivo è un'insufficiente impugnazione di fatto (vietato rivedere la valutazione probatoria in sede di legittimità); il secondo è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la configurabilità dell'aggravante dell'"ingente quantità" (art. 80 DPR 309/1990), richiamando criteri giurisprudenziali sul rapporto tra principio attivo e valore-soglia, il grado di purezza, diffusività e carattere organizzato della coltivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L'istituto del patteggiamento in appello vincola la Cassazione in ordine alla misura della pena concordata: la misura pattuita non è sindacabile in Cassazione salvo ipotesi di illegittimità della pena

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per vizio di motivazione; la Corte conferma che questioni attinenti alla valutazione probatoria e alla ricostruzione dei fatti, senza indicazione di vizi logici o normativi, non sono sindacabili in Cassazione

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    L'aggravante per "ingente quantità" richiede valutazione del giudice di merito; la Corte richiamando giurisprudenza delle Sezioni Unite ha confermato l'uso di parametri orientativi basati sul rapporto tra principio attivo e valore massimo tabellare e la valutazione di elementi quali purezza, diffusività e organizzazione

  • Sez. U. Corte di Cassazione, sent. n. 36258/2012 e seguenti (giurisprudenza richiamata)

    Principio sulla non configurabilità di norma dell'aggravante per quantità inferiori a multipli predefiniti del valore-soglia (aggiornato a 4000 volte per le "droghe leggere") e sull'utilità dei criteri di rapporto principio attivo/valore-soglia come criteri orientativi

  • art. 606 c.p.p., art. 8 L. n. 46/2006 (limiti sindacato Cassazione)

    Limitazioni al sindacato della Cassazione: vietato travisamento del fatto e rinnovata valutazione delle risultanze probatorie; il giudizio di legittimità è circoscritto a vizi logici, normative e motivazionali evidenti

  • art. 75, comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato nel contesto dell'accertamento della quantità massima detenibile e del rapporto con il principio attivo per la verifica dell'aggravante

  • d.m. 11 aprile 2006 (tabella principi attivi)

    Riferimento per il valore-soglia del principio attivo utilizzato ai fini della comparazione con le quantità sequestrate; usato come parametro orientativo dalla giurisprudenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per i ricorrenti quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili, se non ravvisata assenza di colpa

Massime di principio

  • Un patteggiamento (art. 599-bis c.p.p.) sancito in sentenza limita fortemente la possibilità di impugnazione in Cassazione della misura della pena: salvo illegittimità formale o sostanziale, la misura concordata non è sindacabile
  • La rinuncia a tutti i motivi d'appello eccetto la misura della pena determina il passaggio in giudicato delle questioni rinunciate; la Cassazione non può esaminare motivi di appello rinunciati
  • La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato: non può rivedere la valutazione delle prove di merito o sostituire la propria ricostruzione dei fatti, potendo intervenire solo per vizi logici, incoerenze manifeste o errori di diritto
  • Per l'aggravante dell'"ingente quantità" (art. 80 DPR 309/1990) occorre valutare non solo il mero dato quantitativo, ma anche il principio attivo, la purezza, la capacità di rifornire il mercato, la diffusività e l'organizzazione; esistono soglie orientative (criterio dei multipli del valore-soglia) che guidano il giudice di merito ma non esauriscono la valutazione discrezionale
  • La mera presenza o frequentazione di un fondo non è di per sé sufficiente a provare il concorso nel reato: è necessario dimostrare un contributo materiale o morale all'attività illecita; tuttavia, questioni probatorie rimangono di competenza dei giudici di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente le prospettazioni di diritto e fatto prima di proporre ricorso in Cassazione

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