Cassazione Penale, Sentenza n. 18035/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (18/05/2023) che, in accoglimento di un accordo ex art. 599-bis c.p.p., ha condannato Rinaldo Rocco a 5 anni e multa; Rinaldo Antonio e Rinaldo Francesco Pio a 4 anni e multa ciascuno, con modifiche di pene accessorie. Rinaldo Rocco deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al controllo del giudice sull'accordo delle parti (congruità della pena) e contesta la motivazione circa la sussistenza dell'aggravante legata al peso/purità dello stupefacente. Rinaldo Antonio e Rinaldo Francesco Pio chiedono annullamento per vizio di motivazione e violazione dell'art.125, comma 3 c.p.p., sostenendo insufficienza probatoria (mera presenza sul fondo non prova il concorso) e lamentano che la valutazione della quantità e principio attivo non avrebbe tenuto conto di elementi attenuanti e della confessione del padre che avrebbe gestito lo stupefacente e le armi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Rinaldo Rocco il primo motivo è inammissibile perché la misura della pena concordata con patteggiamento (art. 599-bis c.p.p.) non è sindacabile in Cassazione salvo illegittimità della pena, e il secondo è inammissibile perché attiene a motivi d'appello rinunciati (passaggio in giudicato limitato ai capi non rinunciati). Per Rinaldo Antonio e Rinaldo Francesco Pio i ricorsi sono inammissibili: il primo motivo è un'insufficiente impugnazione di fatto (vietato rivedere la valutazione probatoria in sede di legittimità); il secondo è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la configurabilità dell'aggravante dell'"ingente quantità" (art. 80 DPR 309/1990), richiamando criteri giurisprudenziali sul rapporto tra principio attivo e valore-soglia, il grado di purezza, diffusività e carattere organizzato della coltivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'istituto del patteggiamento in appello vincola la Cassazione in ordine alla misura della pena concordata: la misura pattuita non è sindacabile in Cassazione salvo ipotesi di illegittimità della pena
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per vizio di motivazione; la Corte conferma che questioni attinenti alla valutazione probatoria e alla ricostruzione dei fatti, senza indicazione di vizi logici o normativi, non sono sindacabili in Cassazione
L'aggravante per "ingente quantità" richiede valutazione del giudice di merito; la Corte richiamando giurisprudenza delle Sezioni Unite ha confermato l'uso di parametri orientativi basati sul rapporto tra principio attivo e valore massimo tabellare e la valutazione di elementi quali purezza, diffusività e organizzazione
Sez. U. Corte di Cassazione, sent. n. 36258/2012 e seguenti (giurisprudenza richiamata)
Principio sulla non configurabilità di norma dell'aggravante per quantità inferiori a multipli predefiniti del valore-soglia (aggiornato a 4000 volte per le "droghe leggere") e sull'utilità dei criteri di rapporto principio attivo/valore-soglia come criteri orientativi
art. 606 c.p.p., art. 8 L. n. 46/2006 (limiti sindacato Cassazione)
Limitazioni al sindacato della Cassazione: vietato travisamento del fatto e rinnovata valutazione delle risultanze probatorie; il giudizio di legittimità è circoscritto a vizi logici, normative e motivazionali evidenti
art. 75, comma 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato nel contesto dell'accertamento della quantità massima detenibile e del rapporto con il principio attivo per la verifica dell'aggravante
d.m. 11 aprile 2006 (tabella principi attivi)
Riferimento per il valore-soglia del principio attivo utilizzato ai fini della comparazione con le quantità sequestrate; usato come parametro orientativo dalla giurisprudenza
Stabilisce la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per i ricorrenti quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili, se non ravvisata assenza di colpa
Massime di principio
- Un patteggiamento (art. 599-bis c.p.p.) sancito in sentenza limita fortemente la possibilità di impugnazione in Cassazione della misura della pena: salvo illegittimità formale o sostanziale, la misura concordata non è sindacabile
- La rinuncia a tutti i motivi d'appello eccetto la misura della pena determina il passaggio in giudicato delle questioni rinunciate; la Cassazione non può esaminare motivi di appello rinunciati
- La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato: non può rivedere la valutazione delle prove di merito o sostituire la propria ricostruzione dei fatti, potendo intervenire solo per vizi logici, incoerenze manifeste o errori di diritto
- Per l'aggravante dell'"ingente quantità" (art. 80 DPR 309/1990) occorre valutare non solo il mero dato quantitativo, ma anche il principio attivo, la purezza, la capacità di rifornire il mercato, la diffusività e l'organizzazione; esistono soglie orientative (criterio dei multipli del valore-soglia) che guidano il giudice di merito ma non esauriscono la valutazione discrezionale
- La mera presenza o frequentazione di un fondo non è di per sé sufficiente a provare il concorso nel reato: è necessario dimostrare un contributo materiale o morale all'attività illecita; tuttavia, questioni probatorie rimangono di competenza dei giudici di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente le prospettazioni di diritto e fatto prima di proporre ricorso in Cassazione
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