Sentenza n. 4845/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1411/2024, resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento del 18 febbraio 2020 con cui il direttore dell’Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Paderno Dugnano ha respinto l’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria presentata dai ricorrenti il 18 dicembre 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 1411/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di esame di una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa alle opere residue dopo il parziale adempimento di un'ordinanza di ripristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva ritenuto preclusa la nuova domanda di sanatoria in ragione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Lombardia n. 1628/2019 e della necessità di integrale esecuzione dell'ordinanza comunale n. 147/2017. Deducevano error in iudicando sugli effetti preclusivi del precedente giudicato, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Sostenevano che le opere residue oggetto della nuova domanda fossero autonome rispetto alle opere rimosse, non funzionalmente collegate al mutamento di destinazione d'uso del sottotetto e del piano seminterrato, già eliminato, e conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Escludevano inoltre che si trattasse di una sanatoria con opere, poiché i lavori di ripristino erano già stati eseguiti, e invocavano la riforma del 2024 del testo unico edilizio. Il Comune sosteneva invece l'unitarietà dell'abuso, la piena efficacia dell'ordinanza di ripristino per le opere residue e la preclusione derivante dal giudicato precedente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che la precedente sentenza n. 1628/2019 era vincolante quanto alla legittimità dell'annullamento in autotutela della DIA in variante n. 63/2014, con conseguente necessità del permesso di costruire in sanatoria; per le opere rimosse il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre per le opere non rimosse l'ordinanza di demolizione era divenuta inoppugnabile, non essendo stata specificamente contestata. La nuova domanda riguardava sostanzialmente le medesime opere già comprese nella precedente istanza di sanatoria, respinta nel 2017. Il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego comunale perché non è possibile presentare una nuova domanda di sanatoria dopo avere eseguito opere postume finalizzate ad adeguare l'immobile alla disciplina urbanistica: ciò contrasta con il requisito della doppia conformità previsto dall'art. 36 d.P.R. 380/2001. L'intervento abusivo deve inoltre essere valutato unitariamente e non può essere frazionato in singole opere per ottenere una sanatoria parziale. La natura unitaria dell'abuso, realizzato sul medesimo immobile come variante in corso d'opera rispetto ai titoli originari, esclude la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La riforma del 2024, introducendo l'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, non ha eliminato il requisito della doppia conformità per le domande proposte ai sensi dell'art. 36. È stata fatta salva la rilevanza del tempestivo ripristino ai fini degli effetti acquisitivi, con riferimento ai locali sottotetto. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41 l.r. Lombardia n. 12/2005
nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, è data facoltà all'interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
La DIA in variante è utilizzabile solo per varianti prive di incidenza sugli indici e sulle volumetrie, non modificative della destinazione d'uso e non alterative della sagoma; lo spostamento dell'ascensore all'esterno e l'ampliamento dei balconi eccedevano tali limiti.
Richiamato nell'ordinanza comunale per il ripristino e per i possibili effetti acquisitivi relativi ai locali sottotetto; il tempestivo ripristino può rilevare rispetto all'acquisizione gratuita.
Richiamato nell'ordinanza comunale con riferimento ai locali seminterrati.
Richiamato nel precedente giudizio in relazione alla distinzione tra difformità parziale e difformità più grave; la qualificazione complessiva dell'intervento non è stata ritenuta frazionabile.
La sanatoria richiede la doppia conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; non consente opere postume di adeguamento né una sanatoria parziale di un intervento unitario.
La disciplina introdotta dal d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024, limita il requisito della doppia conformità per le fattispecie rientranti nella nuova disposizione, ma non lo elimina per le domande presentate ai sensi dell'art. 36.
d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024
La riforma non supera, per la domanda disciplinata dall'art. 36 d.P.R. 380/2001, il divieto di sanatoria successiva a opere di adeguamento e il requisito della doppia conformità.
Massime di principio
- La domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 non può essere ripresentata per ottenere la regolarizzazione di un immobile dopo l'esecuzione di opere postume finalizzate ad adeguarlo alla disciplina urbanistico-edilizia, poiché tali opere eludono il requisito della doppia conformità.
- L'intervento edilizio abusivo deve essere valutato unitariamente e non può essere artificiosamente frazionato in singole opere autonome per conseguire una sanatoria parziale, quando le opere siano state realizzate sul medesimo immobile, dallo stesso soggetto e come varianti in corso d'opera rispetto ai titoli originari.
- Il giudicato formatosi sulla legittimità dell'annullamento in autotutela di un titolo edilizio utilizzato oltre i limiti normativi comporta la necessità di un permesso di costruire in sanatoria; le opere non specificamente contestate nel precedente giudizio restano coperte dall'inoppugnabilità dell'ordinanza di demolizione.
- La riforma dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non incide sul requisito della doppia conformità previsto dall'art. 36 per le domande di accertamento di conformità che restano disciplinate da quest'ultima disposizione.
- La natura unitaria dell'abuso e la correlata valutazione complessiva delle opere giustificano il diniego di sanatoria e la sanzione ripristinatoria, senza violare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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