Cassazione Penale, Ordinanza n. 36825/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, pur avendo parzialmente riformato la decisione di primo grado, aveva riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena per l'abusiva occupazione di una porzione di suolo pubblico. I primi tre motivi contestavano, sotto profili diversi, l'affermazione di responsabilità per il reato ascritto, ma sono stati ritenuti generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato come l'imputata e il defunto marito fossero autorizzati solo a realizzare uno spazio di sosta per disabili delimitato da strisce gialle e non anche a costruire un muro per delimitare un'aiuola, così appropriandosi di una porzione di terreno pubblico. Con il quarto motivo si deduceva la prescrizione, ma la Corte ha rilevato la natura permanente del fatto e l'assenza di prova del ripristino dell'area. Con il motivo finale si lamentava la mancata concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena, ritenuto manifestamente infondato perché non richiesta nei giudizi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza d'appello; ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, qualificando la condotta come reato permanente con protrazione fino alla sentenza di primo grado in assenza di ripristino dell'area; ha infine ritenuto infondato il motivo sulla sospensione condizionale della pena, perché il beneficio non era stato richiesto nel merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente in relazione alla sospensione condizionale della pena; il beneficio non è lamentabile in cassazione se non richiesto nei precedenti gradi di merito.
Evocato indirettamente nel passaggio sulla prescrizione, poiché la Corte ha escluso l'estinzione valorizzando la natura permanente del reato e la prosecuzione della condotta fino alla sentenza di primo grado.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, secondo i parametri di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche o meramente ripetitive sono inammissibili.
- La prescrizione non può essere dichiarata quando il reato abbia natura permanente e non risulti la cessazione della condotta illecita o il ripristino dello stato dei luoghi, dovendosi assumere come dies ad quem la cessazione accertata dal giudice di merito.
- La sospensione condizionale della pena non può essere invocata in cassazione se il beneficio non è stato richiesto nei gradi di merito; il giudice d'appello ha un dovere di motivazione sul mancato riconoscimento solo quando il beneficio sia astrattamente concedibile e sia stato devoluto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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