Cassazione Penale, Sentenza n. 1316/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, ammessa all'affidamento in prova al servizio sociale, aveva chiesto autorizzazione a recarsi presso la Casa circondariale di Viterbo, con la propria automobile, per svolgere colloqui con il marito detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis. L'istanza era stata rigettata dal Magistrato di sorveglianza in ragione della "elevata caratura criminale" del detenuto risultante da informativa della Questura e perché il percorso alternativo dell'affidamento era stato appena avviato. In cassazione si è censurata la pretesa violazione di norme sul trattamento dei detenuti e sul diritto ai rapporti familiari (anche in relazione al regime 41-bis) e delle garanzie costituzionali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha precisato che, sebbene il regime 41-bis non configuri un divieto assoluto di incontri familiari e possano essere previste forme controllabili (es. videoconferenza), non era censurabile il diniego nel caso concreto per la ragionevole valutazione che la richiedente era stata ammessa da pochi giorni alla misura alternativa e che, pertanto, non fosse opportuno consentire allontanamenti fuori regione e spostamenti a centinaia di chilometri nel momento in cui occorre ancora verificare l'osservanza delle prescrizioni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (Legge 26 luglio 1975, n. 354)
citata nel testo come disciplina del regime differenziato
Il regime 41-bis non esclude, in via di principio, la possibilità di colloqui con familiari: tuttavia le relazioni possono essere disciplinate con modalità controllabili a distanza (es. videoconferenza) per bilanciare esigenze di sicurezza e diritto ai rapporti familiari
art. 27 Cost.
Richiamato in funzione di garanzia costituzionale della finalità rieducativa della pena e della protezione dei rapporti familiari come elemento della rieducazione, ma non determinante contro valutazioni di sicurezza e motivazioni procedurali
artt. 1, 13 Ord. 1 d.P.R. n. 230 del 2000
richiamati dalla ricorrente in relazione alle modalita' trattamentali
Norme sulle modalità trattamentali e sui rapporti con terzi; la Corte osserva che tali disposizioni non impongono l'automatica autorizzazione agli spostamenti/colloqui quando sussistono esigenze di verifica del rispetto delle prescrizioni della misura alternativa o esigenze di sicurezza
art. 606 lett. b) e e) cod. proc. pen.
norme procedurali invocate per il motivo di cassazione
Richiamate come base formale del motivo in cassazione; il Collegio le usa per verificare la manifesta infondatezza del ricorso rispetto al fatto e al diritto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
citato per la sintesi del ricorso
Richiede la sintesi del motivo in cassazione; utilizzato per il corretto inquadramento formale del gravame
Massime di principio
- Il regime 41-bis non costituisce divieto assoluto di incontri familiari: possono essere consentiti contatti in forme controllabili (es. videoconferenza) purché siano compatibili con esigenze di sicurezza
- La mera "caratura criminale" del detenuto, se non corredata da specifici e attuali elementi ostativi di pericolo, non necessariamente impedisce incontri familiari; la valutazione deve essere motivata e bilanciata
- L'autorizzazione a spostamenti fuori regione di soggetti ammessi da poco a misure alternative (es. affidamento in prova) può essere legittimamente negata per ragioni connesse alla necessità di verificare l'osservanza delle prescrizioni e la progressività del percorso rieducativo
- In situazioni analoghe richiedere modalità meno rischiose (videoconferenze, colloqui controllati a distanza, incontri in strutture del medesimo distretto) è una soluzione praticabile per contemperare diritti e sicurezza
- La decisione deve sempre risultare da motivazione logica e congruente: dinieghi based on concrete, recente e specifiche esigenze di controllo sono più defensible rispetto a valutazioni genericamente cautelative
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