Cassazione Penale, Sentenza n. 12016/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/90) lamentando: 1) mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 (esclusione o derubricazione per "lieve entità"), sostenendo che le cessioni fossero di modica quantità e che fosse un "piccolo" spacciatore subordinate a terzi; 2) carenze motivazionali e contraddittorietà nella valutazione delle capacità economiche e della provenienza della somma in sequestro (somme attribuite a risarcimenti, attività professionale e contributi della nonna); 3) necessità di rideterminare la pena alla luce della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della previsione del minimo edittale di 8 anni prevista dall'art. 73, comma 1, riducendolo a 6 anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i primi due motivi inammissibili perché ripetizione di doglianze già dedotte in appello e insussistenti per i limiti del sindacato di legittimità sui fatti. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che, pur considerando il dato quantitativo, hanno escluso la "lieve entità" alla luce della continuità, dell'intensità e delle modalità dell'attività di spaccio (disponibilità costante, capacità di diffusione non episodica). Ha altresì condiviso la valutazione di inattendibilità delle allegazioni sulla provenienza del denaro in mancanza di documentazione e per incongruenze cronologiche. Viceversa, ha accolto la terza doglianza: la Corte ha riconosciuto l'incidenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 sul minimo edittale utilizzato per la commisurazione della pena, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al giudice di merito per rideterminare la pena conformemente ai principi indicati. Ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 1 e comma 5)
Il comma 5 disciplina la fattispecie di "lieve entità"; la Corte sottolinea che la valutazione non è vincolata al solo dato quantitativo ma è complessiva, considerando anche mezzi, modalità e circostanze. Un'attività di spaccio continuativa e organizzata esclude la configurabilità della lieve entità anche se le singole cessioni sono di modica quantità.
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992
Norma richiamata in relazione alla confisca della somma di denaro rinvenuta in possesso dell'imputato; il provvedimento di merito ha disposto la confisca ai sensi di questa norma.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione di pena minima di 8 anni prevista dall'art. 73, comma 1; la Cassazione ha ritenuto che tale pronuncia incida sul trattamento sanzionatorio e pertanto ha annullato la sentenza limitatamente alla pena, rinviando per nuova determinazione.
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Rinvio alla disciplina che consente alla Cassazione, in casi tassativi, di decidere la causa senza rinvio; la Corte ha ritenuto applicabile il principio ma ha escluso di poter rideterminare autonomamente la pena perché la nuova commisurazione richiede discrezionalità del giudice di merito.
Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 (Matrone)
Principio secondo cui la Cassazione può pronunciare annullamento senza rinvio solo se è superfluo il rinvio e la Corte può decidere la causa alla stregua degli elementi già accertati; applicato per valutare se rideterminare la pena in sede di legittimità.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata (Sez. U n. 35737/2010 Rico; Sez. U n. 51063/2018 Murolo; Sez. 3 n. 3338/2022 Yaccoubi)
Richiamate per precisare i criteri interpretativi della "lieve entità": serve una valutazione complessiva e concomitante di tutti i parametri (quantitativi, qualitativi, modalità, mezzi, circostanze); un parametro particolarmente grave può assorbire gli altri e impedire la derubricazione.
Richiamato dalla sentenza per dichiarare irrevocabile l'accertamento di responsabilità; indica che la questione di colpevolezza non è più sindacabile in questa sede per quanto riguarda le statuizioni di fatto ormai consolidate.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 richiede una valutazione globale: non è sufficiente la sola modesta quantità sequestrata; rilevano anche continuità, modalità, mezzi e circostanze dell'attività di spaccio.
- Un comportamento di spaccio ripetuto, multiforme e con disponibilità costante di sostanza è indizio decisivo che esclude la derubricazione per "lieve entità", anche se le singole cessioni sono di piccolo taglio.
- In tema di provenienza di denaro contante sequestrato, l'onere probatorio a sostegno di spiegazioni alternative (risarcimenti, donazioni, contributi familiari) richiede documentazione tempestiva e coerente (atto di liquidazione, versamenti bancari, testimonianze credibili). Dichiarazioni tardive o incongruenti sono facilmente ritenute inattendibili.
- La Corte di cassazione ha limiti nel riesame del merito: non può riformare le valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito salvo profili di illogicità o violazione di diritto; i motivi che ripropongono le stesse doglianze già esaminate in appello sono spesso dichiarati inammissibili.
- Se una norma di legge è stata dichiarata parzialmente incostituzionale (es. minimo edittale), la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per la nuova determinazione della pena, perché la commisurazione richiede il giudizio discrezionale del giudice di merito.
- Quando si chiede in Cassazione l'annullamento senza rinvio per rideterminare la pena, va valutato con prudenza se sussistono i presupposti indicati dalle Sezioni Unite per evitare il rinvio: in molti casi il giudice di merito deve comunque esercitare appieno la propria discrezionalità.
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