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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6887/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna a 8 mesi di reclusione (art. 642, comma 2 c.p.). Tre motivi di doglianza: 1) impugnazione della ritenuta tempestività della querela presentata il 28/03/2014; 2) censura dell'ammissione della costituzione di parte civile di Reale Mutua, deducendo che l'atto fosse stato sottoscritto da un mero sostituto d'udienza privo di procura speciale per esercitare l'azione civile; 3) censura della ammissibilità della costituzione di parte civile di Sabina Marzinotto per presunta violazione dell'art. 78, comma 1, lett. d) c.p.p. (mancata esposizione delle ragioni giustificative della domanda risarcitoria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato: la querela del 28/03/2014 è stata considerata tempestiva perché la persona offesa ha avuto conoscenza certa dei dati investigativi solo dopo la nota della Polizia Stradale del 07/03/2014, e il termine non poteva decorrere prima. Sul secondo motivo, la Corte ha dato torto al ricorrente: la procura speciale rilasciata a favore dell'avv. Giampaolo Massa conferiva espressamente anche la facoltà di nominare sostituti e di sottoscrivere l'atto di costituzione di parte civile, perciò la costituzione effettuata dal sostituto era valida. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto che l'atto di costituzione contenesse adeguato richiamo al capo d'imputazione e agli atti d'indagine tali da giustificare la pretesa risarcitoria, soddisfacendo i requisiti dell'art. 78 lett. d) c.p.p. Conseguenze economiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e al rimborso in favore della parte civile Marzinotto Sabina di euro 2.000 oltre accessori di legge. Resta confermata, in precedenza, la condanna a 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 642, comma 2 c.p.

Norme richiamate

  • art. 642, comma 2 cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato; la sentenza conferma la responsabilità penale ai sensi di tale disposizione.

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato nel testo quale termine rilevante per la decorrenza della querela: la Corte interpreta che il termine non decorre fino a quando la persona offesa non abbia conoscenza certa, tramite atti di polizia giudiziaria, degli elementi necessari per la certezza della falsità del fatto denunciato.

  • art. 76 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ragionamento sulla procura speciale: distingue la procura per esercizio dell'azione civile (legitimatio ad causam) dalla procura per rappresentanza processuale (legitimatio ad processum).

  • art. 78, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria; la Corte ricorda che è sufficiente il richiamo al capo di imputazione e agli atti di indagine quando il nesso con la pretesa risarcitoria risulti immediato.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Menzionata nella giurisprudenza di riferimento: disciplina la procura conferita al difensore e il suo ambito, utile a distinguere i poteri conferiti al difensore rispetto a quelli trasferibili mediante procura speciale.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Regola la nomina del sostituto processuale: la Corte sottolinea che la nomina di un sostituto attiene alla rappresentanza tecnica e non estende automaticamente i poteri di esercizio del diritto sostanziale, salvo espressa previsione nella procura.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo relativo alla distinta procura per l'esercizio del diritto sostanziale (legitimatio ad causam) che può essere conferita al terzo; la Corte distingue questa procura da quella processuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte lo invoca per la condanna alle spese e ad altri oneri (Cassa delle Ammende, rifusione spese).

Massime di principio

  • Tempestività della querela: il termine di proposizione decorre quando la persona offesa ha conoscenza certa, non soltanto sospetti; in particolare, può decorrere solo dopo che atti di polizia giudiziaria hanno fornito gli elementi necessari per avere certezza della condotta denunciata.
  • Onere della prova sull'intempestività: chi deduce l'intempestività della querela (generalmente l'imputato) ne deve fornire la prova; in caso di incertezza la valutazione è favorevole al querelante.
  • Costituzione di parte civile tramite sostituto: un sostituto processuale può validamente costituire la parte civile solo se la procura speciale conferita al difensore originario contiene espressamente la facoltà di nominare sostituti e di sottoscrivere l'atto di costituzione, o se la costituzione avviene direttamente in presenza del danneggiato.
  • Distinzione tra legitimatio ad causam e legitimatio ad processum: la procura per la rappresentanza processuale non trasferisce automaticamente i poteri di esercizio del diritto sostanziale; per trasferire quest'ultimo occorre la specifica procura prevista dagli artt. 76 e 122 c.p.p.
  • Requisiti dell'art. 78 lett. d) c.p.p.: per l'ammissibilità della costituzione di parte civile non è necessaria una esposizione analitica della causa petendi; è spesso sufficiente il richiamo al capo di imputazione e agli atti d'indagine quando il nesso tra reato e pretesa risarcitoria sia immediatamente evidente.
  • Rischi del ricorso generico o non argomentato: la Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi aspecifici o privi di critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Conseguenze economiche: il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese processuali, al versamento alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di difesa delle parti civili.

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