Cassazione Penale, Sentenza n. 13160/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 4 marzo 2021 nei confronti della ricorrente. Sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e supporti informatici. La ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) difetto di motivazione circa il fumus commissi delicti (mancata indicazione di tempo, luogo e condotte concrete e illegittimo rinvio a una nota di polizia giudiziaria non allegata); (2) omessa o apparente indicazione della finalità probatoria del sequestro e presunta assunzione in re ipsa del nesso tra beni e reato; (3) carenza di motivazione sulla qualificazione dei beni come "cose pertinenti al reato" e sul nesso di strumentalità; (4) mancanza di motivazione sulla proporzionalità del vincolo reale e sulla tutela del diritto di proprietà e dell'iniziativa economica privata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente verificato l'astratta configurabilità del reato (art. 353-bis c.p. ipotizzato: alterazioni nelle procedure di evidenza pubblica) e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, senza entrare nel merito dell'accusa. È stato considerato che dalle intercettazioni richiamate nell'informativa della Guardia di Finanza risultavano conversazioni indicanti le date e contenuti indizianti, giustificando il nesso tra beni e reato e la pertinenzialità degli strumenti informatici. La censura sul rinvio a una nota di polizia non allegata è risultata inammissibile in Cassazione perché non dedotta innanzi al tribunale del riesame (art. 606, comma 3 c.p.p.). Il Tribunale non ha sostituito il pubblico ministero nella determinazione delle esigenze probatorie ma ha esaminato e ritenuto sussistente la funzione probatoria del sequestro; ha altresì valutato la proporzionalità prevedendo la selezione dei dati per il tempo strettamente necessario e la restituzione immediata al termine dell'attività di selezione. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
Richiama i requisiti del decreto di sequestro; la Corte valuta che la motivazione prodotta (rinvio alle indagini e intercettazioni) sia stata sufficiente a caratterizzare il fumus, salvo eccezioni non sollevate tempestivamente.
art. 324 cod. proc. pen., comma 7
Norma sul riesame dei provvedimenti cautelari; la Corte conferma che il tribunale del riesame verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare il sequestro probatorio, senza sostituirsi al pubblico ministero nell'individuazione delle specifiche finalità investigative.
Richiamata tra le norme procedurali pertinenti al sequestro; interpretata nella sentenza come parte del quadro normativo che richiede adeguata motivazione e verifica del nesso di pertinenzialità.
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
Richiamata quale principio di bilanciamento tra esigenze processuali e diritti dell'indagato; la Corte ritiene soddisfatta la valutazione di proporzionalità effettuata dal tribunale del riesame con limiti all'acquisizione dei dati.
Citata tra le norme menzionate dalla ricorrente; nella decisione non assume un ruolo centrale ma rientra nel complesso delle disposizioni richiamate sulle garanzie procedurali.
Norma sostanziale alla base dell'ipotesi di reato (illeciti nelle procedure di evidenza pubblica); la Corte accetta che gli elementi investigativi (intercettazioni, documenti) rendano plausibile l'astratta configurabilità del reato rispetto agli elementi sequestrati.
art. 42 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela della proprietà; la Corte riconosce il principio ma considera che la misura sia stata contemperata con esigenze investigative e limitata nel tempo.
Primo Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, art. 1
Citato rispetto al diritto di proprietà; la Corte verifica la proporzionalità e ritiene che il tribunale del riesame abbia disposto garanzie (selezione mirata dei dati e restituzione immediata) compatibili con la tutela convenzionale.
art. 606 cod. proc. pen., comma 3
Applicato per dichiarare inammissibile in Cassazione la censura relativa al mancato allegato della nota di polizia, poiché tale violazione di legge non era stata dedotta davanti al tribunale del riesame.
Richiamato fra le norme menzionate sulla materia del sequestro; nella motivazione è assorbito nel discorso generale sulla legittimità e proporzionalità delle misure cautelari reali.
Massime di principio
- In sede di riesame di un sequestro probatorio il tribunale verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli elementi a rendere necessaria l'acquisizione del bene per ulteriori indagini, senza pronunciarsi sul merito della colpevolezza.
- Il giudice non può sostituirsi al pubblico ministero nell'individuare di propria iniziativa le finalità probatorie del sequestro; tuttavia può valutare se la finalità dichiarata dal P.M. risulta effettivamente sostenuta dagli atti e dagli elementi richiamati.
- Il rinvio a documenti di polizia giudiziaria è ammissibile come modo di motivare il decreto di sequestro, purché dagli atti risulti in modo comprensibile il contenuto rilevante (es. date e contenuti di intercettazioni); eccezioni procedurali su atti non allegati devono essere tempestivamente dedotte nel contraddittorio di riesame, altrimenti possono risultare inammissibili in Cassazione.
- Quando le cose sequestrate sono strumenti-mediatori attraverso i quali il reato è stato commesso (es. telefoni, pc, pendrive), il nesso di pertinenzialità può ritenersi di immediata evidenza, specie se supportato da intercettazioni o elementi indizianti specifici.
- Il principio di proporzionalità impone limiti pratici all'accesso ai contenuti informatici: selezione mirata dei dati, durata strettamente necessaria per l'estrazione e obbligo di restituzione al termine dell'attività di selezione per contemperare esigenze investigative e diritti di proprietà.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la mera enunciazione di princìpi giurisprudenziali senza applicazione concreta al caso determinano l'inammissibilità del motivo.
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