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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32453/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una pensionata che aveva chiesto il pagamento dei ratei arretrati di pensione di vecchiaia anticipata, invocando il beneficio previsto per gli invalidi in misura non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto il gravame dell'ente previdenziale, ritenendo che la disciplina delle cd. "finestre mobili" introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, non si applicasse a chi accede alla pensione anticipata per invalidità, ma solo a chi maturi il requisito anagrafico ordinario di vecchiaia. L'ente previdenziale ricorre per cassazione denunciando violazione di legge, sostenendo che la disciplina dello slittamento di un anno dell'accesso alla pensione opera in via generale anche per gli invalidi beneficiari della pensione anticipata, non essendo prevista per costoro alcuna deroga espressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ribadito un orientamento già consolidato secondo cui il regime delle "finestre" introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso della pensionata. Le spese dell'intero processo sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il regime delle cd. finestre mobili previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia ha portata generale e si applica anche alle pensioni anticipate riconosciute a soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, salvo espressa deroga normativa.
  • Quando una norma sul differimento dell'accesso al trattamento pensionistico individua in modo ampio i propri destinatari, non è consentito escluderne categorie non espressamente sottratte dalla disciplina speciale.
  • Se la questione è puramente di diritto e il quadro fattuale è già completo, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
  • Il consolidamento recente di un orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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