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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8249/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il reato di ricettazione di un assegno circolare. Le censure principali riguardano: 1) la declaratoria di tardività dell'istanza di rinvio dell'udienza del 19/12/2019 per concomitante impegno del difensore; 2) presunta violazione del principio "ne bis in idem" per una precedente pronuncia; 3) aspecificità dei motivi d'appello (mancato confronto puntuale con la motivazione di primo grado); 4) vizio di motivazione sul punto della responsabilità per ricettazione e sulla buona fede degli imputati (sostengono di aver ricevuto l'assegno da persona nota e di aver agito in buona fede); 5) mancata risposta ai motivi e semplice richiamo della sentenza di primo grado; 6) omissione del riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata riduzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto del rinvio, ha ritenuto che la tempestività dell'istanza vada valutata rispetto al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza del concomitante impegno e non solo rispetto alla data dell'udienza; l'istanza è quindi risultata tardiva. Quanto al "ne bis in idem", la Corte ha condiviso che non sussiste identità del fatto storico tra le vicende contestate. I motivi che contestavano la motivazione e la qualificazione del fatto sono stati ritenuti, in larga parte, non consentiti o privi di specificità: i ricorrenti non hanno operato il necessario confronto puntuale con la motivazione impugnata e chiedevano in sostanza una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione di merito (Tribunale e Corte d'appello) ha dato adeguata spiegazione del convincimento, ritenendo provata almeno la forma eventuale del dolo. Per l'inammissibilità totale dei ricorsi sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p. (lett. c))

    Citata dalla difesa come norma rilevante per la tempestività dell'istanza di rinvio; la Corte osserva che la valutazione della tempestività dipende dal momento in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla disciplina del rinvio e del legittimo impedimento del difensore; la Corte ha applicato l'orientamento che richiede la comunicazione tempestiva rispetto alla conoscenza dell'impegno

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Norme sulla forma e contenuto del motivo di impugnazione e sui requisiti di specificità: la Corte ha ritenuto che i motivi d'appello e di cassazione fossero privi del necessario confronto puntuale con la motivazione impugnata, rilevando aspecificità e conseguente inammissibilità di taluni motivi

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Norma sostanziale del reato contestato; la Corte ha ritenuto che la valutazione del dolo, anche nella forma eventuale, fosse fondata sulle emergenze probatorie e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di diritto

  • art. 648-bis c.p.

    Richiamata nel confronto tra episodi (per valutare la non identità del fatto storico); la Corte ha distinto le condotte ritenute diverse e quindi escluso il "ne bis in idem"

  • art. 420-ter c.p.p., comma 5

    Norma sul dovere del difensore di comunicare prontamente il legittimo impedimento; la Corte ha applicato il principio che la tempestività si valuta rispetto alla conoscenza dell'impedimento

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • art. 712 c.p.

    Citato dai ricorrenti come possibile riqualificazione dei fatti ai fini della pena; la Corte rileva che in atti di appello non era stata dedotta specificamente la richiesta di attenuanti generiche, per cui tale doglianza non poteva essere prospettata per la prima volta in cassazione

Massime di principio

  • La tempestività di una istanza di rinvio per concomitante impegno del difensore va valutata rispetto al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento: una comunicazione tardiva rispetto a quel momento può giustificare il diniego
  • I motivi d'appello e i motivi di cassazione devono contenere un confronto puntuale e specifico con le ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tale confronto rende i motivi privi di specificità e ne determina l'inammissibilità
  • In sede di Cassazione non è consentita la rinnovazione della valutazione di fatto o una rivalutazione globale delle prove; i ricorsi che chiedono una diversa lettura delle emergenze probatorie sono normalmente inammissibili
  • La preclusione del "ne bis in idem" opera solo quando si dimostri l'identità del fatto storico tra il giudicato e la nuova contestazione; eventi contigui ma con ruoli o condotte diverse possono configurare fattispecie distinte
  • Se in appello non sono state dedotte in modo specifico le attenuanti generiche, non è ammissibile in Cassazione introdurre per la prima volta tale doglianza; le questioni non prospettate tempestivamente sono generalmente inammissibili
  • Quando la motivazione del giudice del merito espone logicamente e adeguatamente le ragioni del convincimento, deduzioni difensive incoerenti o incompatibili con tale decisione possono considerarsi implicitamente confutate anche se non espressamente replicate

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