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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24214/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la conferma della condanna pronunciata nei precedenti gradi per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, dichiarando però inammissibile l'appello del difensore per aspecificità. L'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione a tale declaratoria di inammissibilità, sostenendo che l'appello sarebbe stato erroneamente ritenuto privo di specificità. La Corte di cassazione ritiene il motivo manifestamente infondato, osservando che il gravame di merito era fondato su considerazioni teoriche e non si confrontava con il percorso argomentativo e fattuale della sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    L'appello deve contenere motivi specifici; la mancanza di un effettivo confronto con la decisione di primo grado giustifica la declaratoria di inammissibilità per aspecificità.

Massime di principio

  • L'impugnazione di merito è inammissibile quando i motivi si risolvono in affermazioni generiche o teoriche, senza confrontarsi con le ragioni fattuali e giuridiche della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., la specificità dei motivi richiede un effettivo attacco al percorso ricostruttivo del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di censure astratte.
  • Quando il ricorso per cassazione censura la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ma non evidenzia un concreto errore di legge nella valutazione di aspecificità, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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