Cassazione Penale, Ordinanza n. 24214/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la conferma della condanna pronunciata nei precedenti gradi per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, dichiarando però inammissibile l'appello del difensore per aspecificità. L'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione a tale declaratoria di inammissibilità, sostenendo che l'appello sarebbe stato erroneamente ritenuto privo di specificità. La Corte di cassazione ritiene il motivo manifestamente infondato, osservando che il gravame di merito era fondato su considerazioni teoriche e non si confrontava con il percorso argomentativo e fattuale della sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna confermata nei gradi di merito.
L'appello deve contenere motivi specifici; la mancanza di un effettivo confronto con la decisione di primo grado giustifica la declaratoria di inammissibilità per aspecificità.
Massime di principio
- L'impugnazione di merito è inammissibile quando i motivi si risolvono in affermazioni generiche o teoriche, senza confrontarsi con le ragioni fattuali e giuridiche della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., la specificità dei motivi richiede un effettivo attacco al percorso ricostruttivo del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di censure astratte.
- Quando il ricorso per cassazione censura la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ma non evidenzia un concreto errore di legge nella valutazione di aspecificità, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24105/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24106/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24107/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24108/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24109/2026 del 01/07/2026
- ordinanza_penale · 1 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24110/2026 del 01/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →