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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17660/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato, a seguito di procedura Docfa attivata dai contribuenti, la rendita catastale di una porzione di struttura alberghiera ubicata in Venezia, incrementandola da euro 26.780 a euro 81.794. I contribuenti avevano impugnato l'atto e la CTP di Venezia aveva rigettato il ricorso. La CTR del Veneto, invece, aveva accolto l'appello dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, motivazione apparente o perplessa, evidenziando che la decisione regionale conteneva affermazioni non comprensibili o apodittiche sulla rilevanza del canone di locazione, sul rinvio ad atti non allegati e sconosciuti, sulla circostanza che i contribuenti fossero proprietari solo di una porzione dell'hotel e sulla mancata allegazione di una comunicazione comunale di richiesta di nuovo classamento. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sulla stima catastale di cui al d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che per una realtà alberghiera del centro storico di Venezia fosse più idoneo il metodo di stima diretta basato sull'approccio reddituale. Con il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 1 del d.m. n. 701/1994, lamentando l'erroneità della motivazione della DOCFA e sostenendo che l'avviso di rettifica esponesse invece adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto della nuova rendita, con il procedimento di stima e le fonti di prova utilizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione meramente apparente, perché non rendeva intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito: le argomentazioni richiamate erano considerate apodittiche, ipotetiche o obiettivamente incomprensibili. In applicazione di tale rilievo, gli ulteriori motivi del ricorso sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere denunciata quando la motivazione sia inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, così da integrare una violazione di legge processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 111 Cost., comma 6

    La motivazione del provvedimento giurisdizionale è presidio costituzionale; la sua mancanza o apparenza determina invalidità della sentenza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre i motivi in fatto e diritto della decisione; il difetto sostanziale di motivazione ne determina la nullità.

  • art. 12 preleggi

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. deve essere interpretata secondo i canoni ermeneutici generali, con riduzione del controllo di legittimità al minimo costituzionale.

  • artt. 15, 16 e 17 d.P.R. n. 1142 del 1949

    Sono richiamati dalla ricorrente come norme sulla stima catastale, ma la Corte non si pronuncia nel merito perché il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 1 d.m. n. 701 del 1994

    È richiamato dalla ricorrente in tema di procedura Docfa e motivazione dell'atto di classamento, ma la Corte non esamina il motivo per assorbimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per il deposito della memoria illustrativa da parte dei controricorrenti.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando il testo non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché la motivazione è solo apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili.
  • In cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione: il controllo è limitato all'anomalia motivazionale che si traduca in violazione del precetto costituzionale di motivazione.
  • Le affermazioni che si limitano a rinviare ad atti non identificati, a fatti solo ipotizzati o a ragioni non esplicitate non sono idonee a integrare una motivazione valida, perché demandano all'interprete congetture estranee alla funzione della sentenza.
  • Nel processo tributario la sentenza deve indicare in modo intellegibile le ragioni della decisione; in mancanza, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per vizio radicale della motivazione, restano assorbiti gli ulteriori motivi che attengono al merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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