Cassazione Civile, Ordinanza n. 09190/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (altro)
La controversia
La controversia originaria riguardava la domanda risarcitoria proposta da due proprietari di immobili per i danni subiti dai beni, inghiottiti da una voragine apertasi nel terreno per una perdita della rete acquedottistica e fognaria presente in loco. Nel corso del giudizio erano stati evocati anche il Comune, la società Acquedotti S.c.p.a. e la compagnia assicurativa Ariscom S.p.a. Il Tribunale ordinario aveva declinato la competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche; riassunto il giudizio davanti a quest'ultimo, il Tribunale Regionale ha a sua volta dubitato della propria competenza e ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c., sostenendo che la controversia non rientrasse nella competenza speciale delle acque pubbliche perché i danni derivavano dalla rottura di una condotta idrica comunale, qualificata come mera opera idrica e non come opera idraulica o acqua pubblica. La Corte di cassazione non è entrata nel merito del riparto sostanziale, ma ha rilevato due ragioni di inammissibilità: il conflitto era stato sollevato oltre la prima udienza di trattazione davanti al Tribunale Regionale, e comunque il conflitto d'ufficio non era correttamente configurato perché la questione attiene, secondo la Corte, non a competenza per materia del giudice indicato come competente, ma eventualmente a competenza per valore, non potendo il giudice che riceve la causa elevare conflitto se non individua una competenza per materia del giudice a quo o di un terzo giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha affermato che, davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il conflitto d'ufficio deve essere sollevato entro la prima udienza di trattazione; nel caso concreto, invece, era stato proposto solo dopo la riassunzione e dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni. Inoltre, ha ritenuto che l'iniziativa fosse comunque inammissibile perché non mirava a far valere una regola di competenza per materia in capo a un altro ufficio, ma contestava soltanto la competenza del giudice ad quem, questione che, secondo la Corte, non è sufficiente a fondare il conflitto d'ufficio. Il ricorso è stato quindi respinto senza esame nel merito della qualificazione della controversia come rientrante o meno nella competenza del giudice delle acque.
Norme richiamate
il regolamento di competenza d'ufficio è lo strumento utilizzabile dal giudice che ritenga insussistente la propria competenza, ma deve essere attivato nei limiti processuali previsti
è applicabile anche davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, per effetto del rinvio residuale dell'art. 208 del r.d. n. 1775/1933, quanto al termine per sollevare il regolamento d'ufficio
art. 208 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
contiene la norma di salvaguardia che consente l'applicazione residuale del codice di procedura civile al rito delle acque pubbliche
art. 161 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
regola solo il regolamento di competenza rimesso all'iniziativa delle parti, non quello d'ufficio
art. 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
richiamato per individuare, in via generale, le controversie attribuite ai Tribunali delle Acque Pubbliche
richiamato per la distinzione tra beni demaniali statali e acquedotti, e per sostenere che non ogni condotta idrica integra acqua pubblica o opera idraulica
richiamato per affermare che gli acquedotti possono costituire demanio pubblico di Comune o Provincia se appartenenti a tali enti
Massime di principio
- Davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il regolamento di competenza d'ufficio va proposto entro la prima udienza di trattazione; la sua proposizione oltre tale momento è tardiva e quindi inammissibile.
- Il potere del giudice di sollevare conflitto negativo d'ufficio non può essere esercitato per contestare soltanto la competenza del giudice ad quem: occorre che la controversia venga ricondotta a una competenza per materia del giudice a quo o di un terzo giudice.
- La disciplina speciale delle acque pubbliche si coordina con la disciplina processuale comune tramite il rinvio residuale del r.d. n. 1775/1933, ma le eccezioni processuali devono rispettare i limiti temporali e strutturali previsti dal codice di procedura civile.
- La mera affermazione che i danni derivano da una condotta idrica comunale non basta, di per sé, a fondare il conflitto d'ufficio sulla competenza; ciò che rileva è la corretta individuazione del titolo di competenza invocato.
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