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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13529/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un terreno hanno agito per ottenere il rilascio del fondo occupato senza titolo e il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda di rilascio nei confronti di due occupanti, ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova e ha escluso la prova della partecipazione del terzo convenuto all'occupazione. In appello i proprietari hanno censurato solo il rigetto del risarcimento, deducendo che l'occupazione aveva impedito lo sfruttamento agricolo ed edilizio del terreno e che, solo dopo la sentenza di primo grado, erano stati in grado di demolire i manufatti abusivi e di quantificare ulteriori danni connessi alla concessione edilizia richiesta al Comune. La Corte d'appello ha rigettato il gravame ritenendo la domanda risarcitoria generica e la voce relativa alle spese di demolizione e smaltimento nuova e quindi inammissibile in appello. I proprietari hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2043 c.c., omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale aveva trascurato i fatti specifici dedotti a sostegno del danno da occupazione illegittima; 2) violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i danni ulteriori erano stati quantificati solo dopo la sentenza di primo grado e non costituivano domanda nuova; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla condanna alle spese nei confronti di uno degli intimati, che sarebbe stato privo di interesse ad impugnare.

La decisione

La Cassazione ha accolto nei limiti indicati il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente escluso il danno da mancato guadagno non provato, ma aveva dovuto invece verificare, alla luce del principio delle Sezioni Unite sul danno da occupazione senza titolo, se sussistesse un danno da perdita concreta del godimento del bene, eventualmente desumibile anche per presunzioni e in base al comportamento processuale dei convenuti. È stato respinto il secondo motivo, perché la domanda relativa a ulteriori danni, fondata su una diversa voce e non introdotta in primo grado, è stata correttamente qualificata come domanda nuova; è stato dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    È la base della domanda risarcitoria per occupazione senza titolo; il danno da perdita del godimento del bene va valutato alla luce della concreta possibilità di esercizio del godimento andata perduta, mentre il mancato guadagno richiede prova dello specifico pregiudizio.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    In appello non possono essere proposte domande nuove; la richiesta di ulteriori danni è ammissibile solo se costituisce sviluppo della stessa domanda già introdotta e riguarda danni della stessa natura già dedotti in primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione dedotto in modo generico e non ricondotto a uno specifico vizio tipizzato non è scrutinabile; la censura di omesso esame di fatto decisivo è comunque preclusa in presenza di doppia conforme.

  • art. 348 ter, comma 4, c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre una doppia conforme di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione del convenuto circa il mancato godimento del bene deve essere specifica; in difetto, il proprietario può provare il danno anche mediante nozioni di comune esperienza e presunzioni semplici.

  • art. 91 c.p.c.

    La sorte delle spese processuali va riesaminata dal giudice di rinvio se viene cassata la decisione sul merito che le sorregge.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese resta assorbita quando la decisione di merito è cassata e la regolazione delle spese dovrà essere nuovamente effettuata dal giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile o di un fondo, il danno da perdita del godimento del bene può essere riconosciuto anche senza una prova rigorosa del pregiudizio economico, purché emerga la concreta perdita della possibilità di utilizzare il bene; il mero non uso astratto non basta.
  • Il danno da mancato guadagno, distinto dal danno da perdita del godimento, richiede invece l'allegazione e la prova dello specifico impiego reddituale che il proprietario avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza dell'occupazione.
  • Quando il convenuto contesta il nesso tra occupazione e danno da perdita del godimento, la contestazione deve essere specifica; in tale ambito il proprietario può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
  • In appello è inammissibile la proposizione di una domanda nuova di risarcimento quando la relativa voce di danno non sia stata già introdotta in primo grado; è invece possibile soltanto la quantificazione di un danno già domandato, se i suoi presupposti fattuali e causali erano stati tempestivamente allegati.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile in cassazione in presenza di doppia conforme; il vizio motivazionale deve inoltre essere articolato in modo specifico e ricondotto a una censura tipizzata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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