Cassazione Penale, Ordinanza n. 12075/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per detenzione di sostanze stupefacenti ritenute destinate allo spaccio, in relazione a un quantitativo di cocaina rinvenuto in 10 dosi confezionate in involucri termosaldati e occultate in un contenitore nascosto nella cantina, insieme a ritagli di cellophane utilizzabili per il confezionamento. Era stata rinvenuta anche una somma di denaro pari a 9.080 euro, la cui provenienza era stata ritenuta giustificata dal ricorrente e che, secondo il ricorso, sarebbe stata già restituita. In cassazione l’imputato ha censurato: 1) il giudizio di responsabilità, sostenendo che non fosse spiegato perché il dato quantitativo dovesse indicare la destinazione allo spaccio e non l’uso personale; 2) la motivazione relativa al denaro rinvenuto e alla sua asserita restituzione; 3) il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni già esaminate nei gradi di merito e mirassero a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla finalità di spaccio, valorizzando il dato quantitativo, le modalità di confezionamento e occultamento, e il rinvenimento di cellophane idoneo al confezionamento delle dosi. Quanto al denaro, anche a prescindere dalla mancata risposta specifica sul punto della pretesa restituzione, la motivazione restava sufficiente. È stato infine ritenuto adeguatamente motivato anche il trattamento sanzionatorio, poiché il giudice di merito si era discostato dal minimo edittale in misura contenuta, concedendo pure le attenuanti generiche. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La detenzione di stupefacente è stata ritenuta finalizzata allo spaccio sulla base di elementi oggettivi quali quantità, confezionamento, occultamento e ulteriori indizi materiali; l’eventuale condizione di assuntore non esclude la compatibilità con la condotta contestata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio quando la sentenza di merito abbia già offerto una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.
- La destinazione a fini di spaccio di sostanza stupefacente può essere desunta da elementi oggettivi complessivi, quali il quantitativo, il confezionamento in dosi, le modalità di occultamento e la presenza di materiale normalmente utilizzato per il confezionamento.
- L’eventuale qualità di consumatore di stupefacenti non è di per sé incompatibile con la detenzione finalizzata alla cessione a terzi.
- Una censura sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la pena sia stata determinata in modo contenuto rispetto al minimo edittale e siano state concesse le attenuanti generiche.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11972/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12028/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12036/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12039/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12040/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12041/2025 del 26/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →