Cassazione Penale, Sentenza n. 46216/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. (fatto del 12/12/2017). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 2) erronea sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquenquennale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure fossero generiche, indeducibili e prive di fondamento, essendo la valutazione del trattamento sanzionatorio rimessa al giudice del merito e sorretta da esauriente e logica motivazione. La Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti richiamando la particolare colpevolezza e la marcata pericolosità dell'imputato (fra l'altro l'allontanamento a bordo di un'autovettura) e i gravi precedenti per reati in materia di stupefacenti e rapina; aveva inoltre rilevato l'assenza di circostanze apprezzabili in positivo e che l'ammissione dell'addebito non costituiva comportamento meritorio. Conseguentemente è stata confermata la condanna a anni 1, mesi 1 e giorni 5 di reclusione per art. 385 c.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
reato commesso il 12 dicembre 2017
La norma è richiamata come fattispecie contestata; la decisione conferma la condanna per il reato indicato senza rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
i motivi sono stati sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale usata per la sintesi dei motivi di ricorso; non incide sul merito della valutazione delle circostanze attenuanti o sulla recidiva
Massime di principio
- La valutazione del trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena e diniego delle attenuanti innominate) è rimessa principalmente al giudice del merito e il sindacato di legittimità è limitato quando la motivazione del giudice di merito sia esauriente e logica.
- Per contestare la recidiva occorre dedurre errori specifici e documentati nella qualificazione o nella valutazione dei precedenti: censure generiche sul punto sono spesso inammissibili.
- La semplice ammissione dei fatti da parte dell'imputato non costituisce necessariamente una circostanza positiva idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio se non accompagnata da elementi concreti di ravvedimento o collaborazione.
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e ben fondate; le deduzioni indeterminate o meramente assertive rischiano l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando previsto, di una somma a titolo di ammenda/cassa delle ammende.
Testo integrale
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