Cassazione Penale, Ordinanza n. 04138/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a 40 giorni di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, relativa all'inottemperanza a un foglio di via emesso il 24 gennaio 2022. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che, al momento del fatto, egli era effettivamente domiciliato nel Comune di Bologna e che la residenza ufficiale era solo formale; da ciò inferiva la nullità del foglio di via per carenza di un elemento essenziale. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità perché riproduttivo di questioni già esaminate e respinte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la doglianza sulla dosimetria non era stata dedotta in appello ed era quindi preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per la violazione del foglio di via.
richiamato implicitamente quale regola della inammissibilità del ricorso privo di specificità e del motivo non dedotto in appello; la Corte applica un controllo rigoroso sulla specificità dei motivi di legittimità.
utilizzato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza un effettivo confronto critico, motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, poiché difetta del requisito di specificità.
- La censura di legittimità deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando in modo preciso i vizi dedotti; non è sufficiente lamentare in modo generico carenze o illogicità motivazionali.
- In sede di cassazione non possono essere esaminate doglianze sul trattamento sanzionatorio che non siano state previamente devolute al giudice d'appello, essendo precluse per difetto di specificità del devolutum.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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