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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33469/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la legittimità di una cartella esattoriale relativa all'imposta di registro per l'annualità 2006, ritenendo valida la notificazione dell'atto presupposto. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 142 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica dell'avviso di liquidazione non fosse stata correttamente eseguita perché mancava l'invio della raccomandata alla residenza estera risultante dall'AIRE, e perché non erano state adeguatamente svolte le ricerche richieste, né risultavano le ragioni dell'irreperibilità tali da consentire il ricorso alla notifica per irreperibilità assoluta presso l'ultimo domicilio noto in Italia. Con il secondo motivo ha dedotto motivazione apparente della sentenza per omesso esame delle censure sulla notificazione predisposta dal consolato e per l'impossibilità di desumere dalla relata se l'irreperibilità fosse assoluta o relativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, e ha affermato che, nel caso di contribuente già iscritto all'AIRE e poi non più reperibile in tale registro senza nuova registrazione nel comune italiano di ultima residenza, l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere alla notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, deve svolgere ulteriori ricerche e assumere informazioni presso gli uffici consolari per verificare l'eventuale nuovo indirizzo estero. Poiché tale attività non risultava svolta, la notifica è stata ritenuta invalida. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente contro l'atto impositivo.

Norme richiamate

  • art. 142 c.p.c.

    richiamato come modello generale di notificazione all'estero; la Corte afferma che, pur non applicandosi direttamente al rito tributario nella disciplina ratione temporis, i suoi criteri di diligenza e ricerca assumono rilievo anche nella notifica degli atti tributari all'estero.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    disciplinando le notifiche tributarie a soggetti residenti all'estero, impone, prima dell'utilizzo della notifica semplificata per irreperibilità, l'espletamento di ricerche idonee e, in particolare, l'acquisizione di informazioni presso gli uffici consolari quando il contribuente risulti già iscritto all'AIRE ma non sia più reperibile.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per descrivere il domicilio fiscale e il sistema di notificazione degli atti tributari ai residenti.

  • art. 37, comma 27, d.l. n. 223/2006

    ha introdotto la lett. e-bis dell'art. 60, riconoscendo al contribuente non residente la facoltà di comunicare l'indirizzo estero per le notifiche.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della doglianza sulla motivazione apparente.

  • art. 111 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla ricorrente come parametro del diritto di difesa, in relazione alla validità della notificazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della motivazione.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla tutela difensiva e sulla conoscenza effettiva dell'atto.

  • L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6

    utilizzato per evidenziare il ruolo informativo degli uffici consolari e la possibilità che essi dispongano di dati sulla nuova residenza del cittadino all'estero.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni di atti tributari a contribuenti trasferiti all'estero e già iscritti all'AIRE, la mancata reperibilità nell'anagrafe estera non consente automaticamente di trattare il destinatario come irreperibile assoluto: prima di ricorrere alla forma notificatoria semplificata occorre svolgere ricerche diligenti e verificare presso gli uffici consolari l'eventuale nuovo indirizzo estero.
  • La disciplina speciale della notificazione tributaria per residenti all'estero, pur derogando all'art. 142 c.p.c. nella sua formulazione testuale, deve essere applicata in modo conforme alla ratio costituzionale di effettiva conoscenza dell'atto e di tutela del diritto di difesa.
  • L'onere di comunicazione delle variazioni anagrafiche gravante sul contribuente non elimina il previo obbligo dell'Amministrazione notificante di attivare tutte le ricerche ragionevolmente esigibili per accertare il luogo attuale di residenza prima di dichiarare la irreperibilità.
  • Ai fini della validità della notificazione per irreperibilità, deve risultare dalla relata o dagli atti del procedimento notificatorio che le ricerche siano state effettivamente eseguite, siano riferibili al notificante e siano adeguate al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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