Cassazione Civile, Ordinanza n. 11644/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica relativo a una bolletta di importazione definitiva del marzo 2006, con cui l'amministrazione doganale aveva contestato l'origine dichiarata di accendini importati come provenienti da Singapore, ritenendoli in realtà di origine cinese sulla base di una relazione OLAF; ne erano derivati dazi antidumping e sanzioni. La società importatrice aveva invocato la propria buona fede ai sensi dell'art. 220 del regolamento doganale. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva nuovamente rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non sufficiente la relazione OLAF da sola a provare la diversa origine della merce e valorizzando la buona fede sulla base delle dichiarazioni dello spedizioniere e del funzionario doganale, nonché del fatto che la merce era stata abbandonata nel porto. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c., perché il giudice del rinvio avrebbe disatteso il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, che imponeva di accertare l'esistenza di un errore attivo dell'autorità doganale, non essendo sufficiente l'esame di circostanze di mero fatto; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi sull'onere della prova, oltre che dell'art. 11, comma 2, del regolamento UE n. 883/2013, sostenendo che i verbali e le informative OLAF hanno piena valenza probatoria e possono sorreggere l'accertamento; (3) violazione degli artt. 4, 59 e ss., 201 del regolamento CEE n. 2913/1992 e dell'art. 199 del regolamento CEE n. 2454/1993, censurando il riconoscimento della buona fede in ragione della mera istanza di svincolo della merce abbandonata e richiamando anche lo scarso valore commerciale dei beni e la mancanza di specifiche competenze della contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritenendo fondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che il giudice di rinvio non ha correttamente applicato il principio di diritto già stabilito in sede rescindente sul requisito dell'errore attivo dell'autorità doganale e sulla necessità di verificare, con standard di diligenza qualificata, se la contribuente potesse ragionevolmente accorgersi dell'errore e avesse osservato le prescrizioni vigenti. Ha inoltre ribadito che le informative e i verbali OLAF possono essere utilizzati dall'amministrazione e, anche da soli, porre a fondamento dell'accertamento dei maggiori dazi a posteriori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la prova contraria della buona fede e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sostituirlo con una diversa valutazione fondata su elementi incompatibili con quel principio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
L'onere della prova dei fatti costitutivi e della prova contraria deve essere ripartito secondo il principio generale, gravando sulla contribuente la dimostrazione dei presupposti della buona fede invocata per evitare il recupero a posteriori dei dazi.
art. 11, comma 2, Reg. (UE) n. 883/2013
Le indagini e le risultanze OLAF sono richiamate come dotate di valore probatorio nei procedimenti per inosservanza della normativa doganale.
artt. 4, 59 e ss., 201 Reg. (CEE) n. 2913/1992
Sono richiamati in relazione alla disciplina doganale applicabile e al recupero dei dazi in presenza di dichiarazioni inesatte sull'origine della merce.
art. 199 Reg. (CEE) n. 2454/1993
È richiamato per la disciplina attuativa collegata agli obblighi e alle verifiche nell'ambito delle operazioni doganali.
art. 220 Reg. (CEE) n. 2913/1992
La contribuente lo aveva invocato per sostenere la non contabilizzazione a posteriori dei dazi in ragione della propria buona fede e dell'asserito errore dell'autorità competente.
Massime di principio
- In tema di contabilizzazione a posteriori dei dazi, la buona fede del debitore non può essere affermata in base a mere circostanze soggettive o a condotte successive allo sdoganamento, ma richiede la verifica di un errore attivo dell'autorità doganale non ragionevolmente riconoscibile da un operatore diligente e il rispetto, da parte dell'importatore, delle prescrizioni della normativa vigente.
- L'errore dell'autorità competente, rilevante ai fini dell'esonero dal recupero a posteriori, non coincide con la semplice ricezione di dichiarazioni inesatte dell'esportatore o di terzi, ma presuppone un comportamento attivo dell'amministrazione doganale.
- Le informative e i verbali OLAF possono costituire prova utilizzabile dall'amministrazione nei procedimenti di recupero dei dazi e, in presenza di un adeguato supporto documentale richiamato nel rapporto, possono sorreggere l'avviso di accertamento anche da soli.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare la controversia con criteri incompatibili con il contenuto vincolante della precedente pronuncia rescindente.
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