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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione del difensore (Avv. Sergio Luceri) contestava la motivazione della Corte d'Assise d'Appello che aveva ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche alle aggravanti contestate (premeditazione e futili motivi). Si lamentava che i giudici d'appello avessero dato un richiamo meramente formale alla gravità dei fatti, senza valorizzare adeguatamente la scelta collaborativa e la dissociazione del ricorrente (anche ai sensi dell'art. 133, comma 2 c.p. e dell'art. 8 L. n.203/1991), nonché la errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. rispetto alla condotta post delictum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere 'sganciato' dalle motivazioni delle sentenze di merito e per consistere in critica astratta alla valutazione condivisa dai giudici di merito. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione della Corte d'Appello, che ha evidenziato come gli elementi posti a fondamento dell'attenuante speciale della dissociazione fossero già stati valutati dal primo giudice e non potessero essere riutilizzati per potenziare le attenuanti generiche. La Corte ha sottolineato il gravissimo disvalore dei reati (due omicidi e due tentati omicidi, con premeditazione, uso di armi, in contesto di mafia) che giustificava il bilanciamento in equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende; le parti civili non hanno diritto alla liquidazione delle spese nel giudizio di impugnazione quando l'appello riguarda soltanto il trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Riferita come circostanza fattuale aggravante (appartenenza e aggravazioni legate a contesto mafioso) che accresce il disvalore delle condotte e giustifica il peso delle aggravanti nel bilanciamento

  • art. 8 L. 12 luglio 1991 n. 203 (art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 conv. L. 203/1991)

    art. 8 L. n. 203 del 1991

    Attenuante speciale (dissociazione attuosa) riconosciuta in riferimento al valido contributo alle indagini; però gli elementi che giustificano questa attenuante non possono essere duplicati per potenziare anche le circostanze attenuanti generiche

  • art. 133 c.p.

    art. 133, secondo comma, cod. pen.

    Rinvocato dal ricorrente per chiedere valorizzazione della condotta collaborativa ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la valutazione di tale condotta era già compresa nella concessione dell'attenuante speciale e quindi non poteva essere nuovamente sfruttata per aumentare l'effetto delle attenuanti generiche

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte ricorda che l'art. 62-bis attribuisce al giudice la possibilità di considerare molteplici dati sintomatici (fra cui la condotta post delictum) per le attenuanti generiche; tuttavia, non è ammessa la duplicazione degli stessi elementi già utilizzati per concedere l'attenuante speciale della dissociazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato come base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma versata alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Citata in relazione all'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto che non sussistono profili di colpa che giustifichino esenzioni

Massime di principio

  • Gli elementi che giustificano un'attenuante speciale (es. dissociazione attuosa ex art. 8 L. 203/1991) non possono essere duplicati per rafforzare anche le attenuanti generiche: il giudice deve evitare una duplicazione dell'effetto attenuante basata sugli stessi fatti
  • La gravità e l'effettiva offensività del reato (soprattutto nel contesto di criminalità organizzata e omicidi plurimi con premeditazione e armi) possono prevalere sul valore attenuante della condotta post delictum e della collaborazione, giustificando l'equivalenza o la prevalenza delle aggravanti
  • Le censure di motivazione in cassazione devono essere ancorate a punti critici effettivi e specifici delle decisioni di merito; critiche generiche o astratte alla motivazione sono spesso dichiarate inammissibili
  • L'art. 62-bis c.p. permette al giudice di considerare la condotta successiva al reato per le attenuanti generiche, ma tale valutazione non consente l'uso ripetuto degli stessi elementi già impiegati per attenuanti speciali
  • Nel giudizio di impugnazione riguardante esclusivamente il trattamento sanzionatorio, le parti civili non possono normalmente ottenere la liquidazione delle spese sostenute se non dimostrano un interesse civile direttamente interessato dalla questione impugnata

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