Cassazione Penale, Ordinanza n. 09847/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva riqualificato i fatti dall'originaria estorsione al delitto di ragion fattasi e rideterminato la pena. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, che la violenza sarebbe stata esercitata solo per impedire lo spossessamento del bene, con finalità di autotutela del possesso. Per uno dei motivi, proposto nell'interesse di due imputati, si è lamentato inoltre che la richiesta di pena sostitutiva sarebbe divenuta attuale solo al momento della decisione di appello, che aveva effettuato la riqualificazione giuridica e la nuova quantificazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la pretesa di impedire lo spossessamento, invece di escludere il reato, conferma la possibile configurazione del delitto di ragion fattasi; ha anche rilevato che le condotte di autotutela possessorie devono essere immediate e strettamente collegate alla salvaguardia del possesso e non possono degenerare in minacce e violenze, anche con armi e in più persone. Quanto al secondo motivo, ha affermato che, essendo già in vigore l'art. 545-bis c.p.p. al momento dell'appello e non applicandosi la disciplina transitoria richiamata, l'imputato che chiedeva la riqualificazione nel reato di cui all'art. 393 c.p. doveva formulare l'istanza di sostituzione della pena già con i motivi di appello o, al più tardi, con motivi nuovi. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale delitto di ragion fattasi, cioè autotutela delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose o alle persone, contrapposto all'originaria contestazione di estorsione.
Richiamato per affermare che, al momento dell'appello, la disciplina sulla sostituzione della pena era già vigente e l'istanza doveva essere proposta tempestivamente con i motivi di gravame o con motivi nuovi.
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Indicata come norma transitoria non applicabile nel caso concreto, con conseguente insussistenza di una diversa scansione temporale per la richiesta di pena sostitutiva.
Non espressamente citato nel testo fornito, ma implicato dalla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende; tuttavia non viene riportato qui perché non desumibile con certezza dal solo testo.
Massime di principio
- La dedotta finalità di impedire lo spossessamento di un bene non esclude automaticamente la rilevanza penale della condotta, ma può anzi confermare la configurabilità del delitto di ragion fattasi, ove l'autotutela travalichi i limiti consentiti.
- L'autotutela possessoria è ammessa solo in forma immediata e strettamente strumentale alla salvaguardia del possesso; se si trasforma in minacce o violenze, soprattutto con armi o con il concorso di più persone, perde ogni legittimazione scriminante.
- Quando una riforma normativa o una disciplina processuale consente di chiedere una pena sostitutiva in sede di appello, l'istanza deve essere proposta tempestivamente nei motivi di gravame o, al più tardi, nei motivi nuovi, se la richiesta è già attuale al momento dell'impugnazione.
- La riqualificazione giuridica del fatto in appello non basta, di per sé, a consentire una richiesta tardiva di beneficio sanzionatorio se il presupposto processuale per formularla era già presente al momento della proposizione dell'impugnazione.
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