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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34760/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado di condanna per detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, ha ridotto la pena a un anno e otto mesi di reclusione in base a un accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare d'ufficio la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonostante la concorde determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può contestare la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d'appello, quando vi sia già stato un pieno accertamento di responsabilità in primo grado non più oggetto di contestazione. Conseguentemente ha applicato la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può successivamente contestare in cassazione la misura della pena liberamente concordata e ritenuta congrua dal giudice d'appello, quando la responsabilità sia già stata pienamente accertata in primo grado e non sia più oggetto di specifica contestazione.
  • La deduzione di una mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è idonea, di per sé, a superare l'inammissibilità del ricorso se la censura mira in realtà a rimettere in discussione un assetto sanzionatorio frutto di accordo processuale e di un accertamento di merito già consolidato.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura, nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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