Cassazione Penale, Sentenza n. 38671/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari che aveva accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero e disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva due censure: 1) l'appello del pubblico ministero sarebbe stato inammissibile per mancata specificità dei motivi (richiamo "per relationem" alla richiesta originaria), con violazione dell'art. 310 c.p.p.; 2) errata valutazione del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che la decisione fosse basata su affermazioni astratte e che il contesto pandemico eccezionale e la collocazione carceraria non giustificassero la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva: a) considerato ammissibile l'appello del PM, perché il G.i.p. aveva omesso una valutazione autonoma della gravità indiziaria (apoditticità della decisione), rendendo legittimo il richiamo alla richiesta originaria; b) applicato correttamente l'art. 274 c.p.p., avendo valutato in modo specifico la gravità e l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base delle modalità violente, dell'organizzazione e della durata dei disordini, dei danni ingenti alla struttura e del ruolo di vertice svolto dal ricorrente, nonché dei precedenti e dei carichi pendenti. Ha respinto la tesi che il contesto pandemico giustificasse le condotte. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
L'appello del pubblico ministero in materia di misure cautelari richiede specificità dei motivi; tuttavia, se il G.i.p. si è limitato ad una decisione apodittica senza valutare la gravità degli indizi, l'appello resta ammissibile anche se rinvia per relationem alla richiesta originaria
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Il pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di una specifica occasione di delinquere: è sufficiente una prognosi basata su modalità esecutive del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale. Va valutata la concretezza e l'attualità del rischio alla luce degli elementi materiali (gravità, durata, organizzazione, danni, ruolo dell'indagato, precedenti)
Norma processuale citata dal ricorrente tra i parametri di censura; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze dedotte con riferimento a questa norma, dichiarando il ricorso manifestamente infondato
Norma processuale invocata in motivazione di cassazione; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate non superassero la soglia di ammissibilità e merito per la cassazione
artt. 110, 112 n.1, 419 cod. pen.
Norme penali relative ai reati contestati (concorso, norme specifiche e delitti contro la sicurezza/ordine carcerario); la gravità e le modalità dei reati sono state richiamate a fondamento della prognosi di pericolosità
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti esecutivi e la trasmissione degli atti alla cancelleria a seguito del provvedimento
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Principio applicato per la determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende salvo esclusione di responsabilità per dolo o colpa nella proposizione del ricorso; qui la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero contro ordinanze cautelari deve essere formulato con motivi specifici; tuttavia, se il G.i.p. non ha svolto alcuna valutazione autonoma (decisione apodittica), il richiamo "per relationem" alla richiesta originaria non invalida l'appello
- Per l'applicazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. non è richiesta l'immediatezza di un'occasione di delinquere: conta una valutazione prognostica complessiva basata su modalità del fatto, personalità del soggetto, danni cagionati, durata e contesto
- Condotte violente, organizzazione collettiva, ingenti danni alla struttura e ruolo di comando di un detenuto sono indici rilevanti per ritenere il pericolo di reiterazione e giustificare la custodia cautelare
- Il fatto che il ritorno in carcere ponga il detenuto nello stesso ambiente non esclude di per sé la custodia cautelare se permane un concreto e attuale pericolo di reiterazione
- Il contesto emergenziale (es. pandemia) può essere considerato, ma non giustifica automaticamente o assolve condotte delittuose: va valutato nel quadro complessivo e non può essere usato acriticamente per legittimare atti di violenza
- In cassazione i ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda secondo giurisprudenza costituzionale
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