Cassazione Civile, Ordinanza n. 03602/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da due appalti per lavori di ristrutturazione di edifici parrocchiali. L'appaltatore otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo; il committente proponeva opposizione sostenendo, da un lato, di non essere il soggetto passivamente legittimato perché i contratti sarebbero stati conclusi direttamente dalle parrocchie, e dall'altro che il credito fosse in tutto o in parte estinto per effetto di una transazione e di un'offerta reale accettata. In primo grado il decreto veniva revocato solo in parte, con condanna al pagamento di una somma residua. In appello l'appaltatore censurava soprattutto: l'uso acritico della consulenza tecnica d'ufficio; il mancato esame delle prove orali richieste per dimostrare il contenuto effettivo degli accordi sul corrispettivo; l'erronea valorizzazione di una transazione del 22 marzo 2007, benché la firma fosse stata disconosciuta; e la quantificazione del compenso sulla base di tariffe di mercato e di documenti ritenuti unilateralmente formati. In cassazione i motivi principali erano quattro: primo, omesso esame e violazione delle norme sulle prove testimoniali per dimostrare patti contrari al contenuto dei contratti; secondo, violazione delle norme sul disconoscimento della scrittura privata, perché la transazione e il mandato di pagamento erano stati disconosciuti e non era stata chiesta verificazione; terzo, falsa applicazione delle norme sulla validità del consenso e sull'asserita falsa rappresentazione dei fatti che avrebbe viziato la transazione; quarto, contestazione della CTU e del criterio di quantificazione del compenso. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, fondato il secondo, assorbito il terzo e infondato il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il primo, assorbito il terzo e infondato il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il principio di diritto enunciato è che, quando una scrittura privata è stata disconosciuta, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale a rinuncia ad avvalersene come prova; il giudice non può tenerne conto e la parte che ha disconosciuto il documento non può trarre da quella mancata verificazione elementi a sé favorevoli.
Norme richiamate
le censure di violazione di legge e omesso esame sono state scrutinare, ma il vizio motivazionale è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme.
in presenza di doppia conforme e giudizio di appello instaurato dopo l'11 settembre 2012, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è esaminabile.
non è ammessa la prova testimoniale per dimostrare patti contrari o aggiunti rispetto al contenuto di un documento contrattuale.
il principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte; i rapportini unilaterali dell'appaltatore non lo integrano.
se il corrispettivo dell'appalto non è determinato né determinabile dal contratto, esso può essere calcolato secondo le tariffe esistenti o gli usi e, in mancanza, dal giudice.
richiamato nel motivo sul disconoscimento della scrittura privata.
la mancata attivazione del procedimento di verificazione impedisce l'utilizzo della scrittura privata disconosciuta.
richiamato nei motivi come norma sull'onere della prova, ma non centrale nella decisione.
artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002
richiamati per gli interessi dovuti sulla somma riconosciuta in primo grado.
Massime di principio
- La scrittura privata disconosciuta non può essere utilizzata come prova se non viene coltivata la verificazione; la mancata istanza equivale a scelta di non avvalersi del documento.
- La parte che abbia disconosciuto una scrittura privata non può ottenere vantaggio probatorio dal fatto che la controparte non abbia chiesto la verificazione.
- Non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare un patto anteriore o contrario rispetto al contenuto di documenti contrattuali, salvo che ricorrano i presupposti normativi per l'eccezione alla regola.
- Nel contratto di appalto, se il corrispettivo non è stato determinato o non risulta provato nella diversa misura allegata, il giudice può procedere alla liquidazione sulla base di tariffe o usi vigenti all'epoca dell'esecuzione, anche mediante consulenza tecnica.
- I listini e i prezziari predisposti da camere di commercio possono costituire un valido parametro per la determinazione del compenso dell'appaltatore quando le parti non abbiano fornito una diversa prova del corrispettivo pattuito.
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