Cassazione Penale, Sentenza n. 01723/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la condanna in appello confermativa del Tribunale di Pescara per i reati di truffa (capi A e D) e sostituzione di persona (capo B). I motivi di censura erano: 1) intempestività delle querele relative ai capi A e D e mancata declaratoria di proscioglimento per difetto di querela; 2) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, con particolare riferimento alla mancata prova tecnica della titolarità degli account di posta elettronica e dei dispositivi utilizzati; 3) richiesta di estinzione del reato per condotta riparatoria (restituzione delle somme, operata però dal padre dell'imputato); 4) mancato riconoscimento dell'attenuante per danno di speciale tenuità (importo modico delle somme, inferiori a euro 300); 5) diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e 132 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, ritenendo che il ricorrente non abbia adeguatamente confrontato i suoi motivi con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare: il motivo sulla tardività della querela è stato respinto perché la querela è stata ritenuta tempestiva dal momento in cui la persona offesa ha acquisito piena consapevolezza della natura illecita dei fatti; la censura sulla prova informatica è inammissibile perché investe valutazioni di merito in presenza di conformità verticale e di un compendio probatorio ritenuto sufficiente (dichiarazioni delle persone offese e riscontri estrinseci); la richiesta di estinzione per condotta riparatoria è stata respinta perché la restituzione è stata effettuata da un terzo (il padre) e non risulta dimostrato che abbia agito in nome e per conto dell'imputato, oltre alla mancanza di riparazione integrale anche del danno morale; il motivo relativo all'attenuante per particolare tenuità non è stato esaminato in cassazione perché non devoluto in appello; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo e adeguatamente motivato, alla luce dei precedenti penali. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per censurare l'inosservanza o errata applicazione della legge penale; la Corte osserva che i motivi dedotti ex art. 606, lett. b) risultano manifestamente infondati o generici se non confrontano i punti di fatto e di diritto della decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata con riguardo alla doglianza sulla motivazione; la Corte ritiene che la valutazione probatoria e la motivazione dei giudici di merito siano esaurienti e non suscettibili di sindacato in Cassazione quando conformi verticalmente.
Richiamato dal ricorrente in tema di proscioglimento per difetto di querela; la Corte sottolinea che il termine per la querela decorre dalla piena e concreta conoscenza della rilevanza penalmente illecita del fatto da parte della vittima.
Citato nella motivazione (decorrenza del termine trimestrale per la querela); interpretato dalla Corte come termine che decorre dalla consapevolezza piena del fatto illecito da parte della persona offesa.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione del reato per condotta riparatoria; la Corte rileva che la restituzione effettuata da un terzo non integra l'istituto a carico dell'autore del reato ove non sia provata la riferibilità soggettiva dell'atto al reo e l'integralità della riparazione.
Invocato per ottenere l'attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte osserva che la questione non è stata devoluta correttamente in appello e quindi non può essere esaminata in Cassazione.
art. 62-bis e art. 132 cod. pen.
Richiamati in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che la valutazione di merito sulla concedibilità delle attenuanti generiche è discrezionale e non sindacabile in Cassazione ove sia adeguatamente motivata.
art. 606, comma 3; artt. 581, 591 cod. proc. pen.
Norme richiamate per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, genericità o per difetto di devoluzione di questioni al giudice d'appello.
Massime di principio
- Tempistica della querela: il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce la piena e concreta consapevolezza della natura penalmente illecita del fatto; per contestare la tempestività occorrono elementi probatori concreti e non mere supposizioni.
- Onere della prova nell'attribuzione di condotte informatiche: la mancata acquisizione di indagini tecniche può essere oggetto di critica in sede di merito, ma in Cassazione non è consentita la riesamina dei fatti quando la decisione appare fondata su elementi probatori convergenti e vi sia conformità verticale tra primo e secondo grado.
- Riparazione del danno e terzi: la restituzione effettuata da un terzo non integra automaticamente l'istituto estintivo per l'autore del reato; è necessario dimostrare che il terzo abbia agito in nome e per conto dell'autore e che la riparazione sia integrale (incluso il danno morale ove rilevante).
- Nuove questioni in Cassazione: questioni non devolute alla Corte d'appello non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.
- Valutazione delle attenuanti: il riconoscimento delle attenuanti generiche e di altre circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato e non irrazionale.
- Requisiti del ricorso in Cassazione: i motivi devono essere specifici, confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi ad affermazioni generiche; l'inammissibilità per genericità o manifesta infondatezza è frequente quando manca tale confronto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01706/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01731/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01630/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01634/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01636/2026 del 15/01/2026
- Sentenza penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01637/2026 del 15/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →