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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01723/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la condanna in appello confermativa del Tribunale di Pescara per i reati di truffa (capi A e D) e sostituzione di persona (capo B). I motivi di censura erano: 1) intempestività delle querele relative ai capi A e D e mancata declaratoria di proscioglimento per difetto di querela; 2) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, con particolare riferimento alla mancata prova tecnica della titolarità degli account di posta elettronica e dei dispositivi utilizzati; 3) richiesta di estinzione del reato per condotta riparatoria (restituzione delle somme, operata però dal padre dell'imputato); 4) mancato riconoscimento dell'attenuante per danno di speciale tenuità (importo modico delle somme, inferiori a euro 300); 5) diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e 132 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, ritenendo che il ricorrente non abbia adeguatamente confrontato i suoi motivi con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare: il motivo sulla tardività della querela è stato respinto perché la querela è stata ritenuta tempestiva dal momento in cui la persona offesa ha acquisito piena consapevolezza della natura illecita dei fatti; la censura sulla prova informatica è inammissibile perché investe valutazioni di merito in presenza di conformità verticale e di un compendio probatorio ritenuto sufficiente (dichiarazioni delle persone offese e riscontri estrinseci); la richiesta di estinzione per condotta riparatoria è stata respinta perché la restituzione è stata effettuata da un terzo (il padre) e non risulta dimostrato che abbia agito in nome e per conto dell'imputato, oltre alla mancanza di riparazione integrale anche del danno morale; il motivo relativo all'attenuante per particolare tenuità non è stato esaminato in cassazione perché non devoluto in appello; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo e adeguatamente motivato, alla luce dei precedenti penali. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per censurare l'inosservanza o errata applicazione della legge penale; la Corte osserva che i motivi dedotti ex art. 606, lett. b) risultano manifestamente infondati o generici se non confrontano i punti di fatto e di diritto della decisione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata con riguardo alla doglianza sulla motivazione; la Corte ritiene che la valutazione probatoria e la motivazione dei giudici di merito siano esaurienti e non suscettibili di sindacato in Cassazione quando conformi verticalmente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di proscioglimento per difetto di querela; la Corte sottolinea che il termine per la querela decorre dalla piena e concreta conoscenza della rilevanza penalmente illecita del fatto da parte della vittima.

  • art. 124 cod. pen.

    Citato nella motivazione (decorrenza del termine trimestrale per la querela); interpretato dalla Corte come termine che decorre dalla consapevolezza piena del fatto illecito da parte della persona offesa.

  • art. 162-ter cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione del reato per condotta riparatoria; la Corte rileva che la restituzione effettuata da un terzo non integra l'istituto a carico dell'autore del reato ove non sia provata la riferibilità soggettiva dell'atto al reo e l'integralità della riparazione.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Invocato per ottenere l'attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte osserva che la questione non è stata devoluta correttamente in appello e quindi non può essere esaminata in Cassazione.

  • art. 62-bis e art. 132 cod. pen.

    Richiamati in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte conferma che la valutazione di merito sulla concedibilità delle attenuanti generiche è discrezionale e non sindacabile in Cassazione ove sia adeguatamente motivata.

  • art. 606, comma 3; artt. 581, 591 cod. proc. pen.

    Norme richiamate per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, genericità o per difetto di devoluzione di questioni al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Tempistica della querela: il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce la piena e concreta consapevolezza della natura penalmente illecita del fatto; per contestare la tempestività occorrono elementi probatori concreti e non mere supposizioni.
  • Onere della prova nell'attribuzione di condotte informatiche: la mancata acquisizione di indagini tecniche può essere oggetto di critica in sede di merito, ma in Cassazione non è consentita la riesamina dei fatti quando la decisione appare fondata su elementi probatori convergenti e vi sia conformità verticale tra primo e secondo grado.
  • Riparazione del danno e terzi: la restituzione effettuata da un terzo non integra automaticamente l'istituto estintivo per l'autore del reato; è necessario dimostrare che il terzo abbia agito in nome e per conto dell'autore e che la riparazione sia integrale (incluso il danno morale ove rilevante).
  • Nuove questioni in Cassazione: questioni non devolute alla Corte d'appello non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.
  • Valutazione delle attenuanti: il riconoscimento delle attenuanti generiche e di altre circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato e non irrazionale.
  • Requisiti del ricorso in Cassazione: i motivi devono essere specifici, confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi ad affermazioni generiche; l'inammissibilità per genericità o manifesta infondatezza è frequente quando manca tale confronto.

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