Cassazione Penale, Sentenza n. 27590/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per avere il Tribunale del riesame dichiarato inammissibile l'appello contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo. La difesa ha sostenuto che sono emersi "elementi nuovi" (consulenze di parte, investigazioni difensive e dichiarazioni di terzi) idonei a dimostrare la titolarità in capo alla Razionale dei beni e la sua capacità reddituale, sicché il sequestro non sarebbe giustificato nonostante la disponibilità materiale degli immobili da parte del figlio, Gregorio Gasparro, all'epoca indagato per reati di cui all'art. 416-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende. Motivazione: il ricorso era manifestamente infondato; la ricorrente non ha prodotto in cassazione l'ordinanza originaria di convalida del sequestro né il provvedimento di rigetto, rendendo impossibile verificare se gli elementi indicati fossero effettivamente nuovi o decisivi rispetto a quanto già valutato dal giudice che aveva convalidato il sequestro. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, per la decisione sul sequestro, l'annullamento con rinvio della condanna del figlio intervenuto successivamente, e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la confisca non definitiva non esclude la sindacabilità della misura cautelare solo quando siano dedotti elementi nuovi non esaminati e il merito sia ancora in discussione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e)
Fondamento normativo del ricorso per vizio di motivazione in Cassazione; utilizzato dalla difesa per contestare la motivazione dell'ordinanza impugnata
Norma richiamata nel procedimento principale a carico del figlio (Gregorio Gasparro); contestazione di associazione di tipo mafioso è il contesto che giustificava il sequestro preventivo e la successiva confisca
Sez. U., n. 48126 del 20/07/2017 (Muscari)
Sez. U., n. 48126 del 20/07/2017
Principio che la sentenza di confisca non muta il titolo giuridico che giustifica il vincolo: fino al passaggio in giudicato il titolo è il sequestro preventivo; ciò comporta limiti e condizioni alla riproposizione di istanze cautelari basate su elementi già valutati
Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021 (Semprucci) e altre pronunce (Sez.5 n.37489/2021; Sez.2 n.27889/2022; Sez.1 n.3031/2022)
Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021; Sez.5 n.37489 del 07/09/2021; Sez.2 n.27889 del 11/05/2022; Sez.1 n.3031 del 20/09/2022
Confermano che il giudice cautelare può riesaminare il sequestro mentre la confisca non è irrevocabile, ma le istanze di revoca non possono riproporre gli stessi elementi già valutati
Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023 (Costanzo)
Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023
Chiarisce che le istanze di revoca del sequestro e l'appello cautelare non sono preclusi da una confisca non definitiva solo se siano dedotti elementi nuovi non vagliati nella decisione di condanna e se il merito della statuizione ablativa sia ancora in discussione; non possono invece essere proposti dopo la pronuncia della sentenza d'appello che confermi la confisca
Massime di principio
- Un terzo proprietario estraneo al processo può impugnare misure cautelari reali anche se è stata disposta una confisca non definitiva, ma solo se propone elementi effettivamente nuovi e decisivi rispetto a quelli già valutati dal giudice della convalida del sequestro
- Perché la Corte di legittimità valuti la novità e la rilevanza degli elementi prodotti è necessario allegare i provvedimenti di riferimento (l'ordinanza genetica di convalida del sequestro e il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca); la loro mancata produzione può determinare l'inammissibilità del ricorso per impossibilità di sindacare la novità
- L'annullamento o la modifica di una sentenza di condanna nei confronti del soggetto indagato non è automaticamente idoneo a far cadere il sequestro sugli immobili se la questione patrimoniale/superamento del presupposto cautelare non viene adeguatamente dimostrata con elementi nuovi e decisivi
- Se documenti o elementi probatori emergono tardivamente, la via corretta è solitamente proporre nuovamente istanza presso il giudice del riesame o della revoca, poiché la Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nella valutazione probatoria di nuovi documenti
- Strategia pratica: in casi analoghi il terzo proprietario dovrebbe tempestivamente produrre l'ordinanza di convalida e il provvedimento di rigetto, dimostrare con chiarezza la novità e la decisività delle prove (consulenze, dichiarazioni, investigazioni difensive) e collegare strettamente tali elementi alla insussistenza dei presupposti per il sequestro
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