Cassazione Civile, Ordinanza n. 22845/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento nell'ambito di una vicenda di asserita unitarietà d'impresa tra due società del gruppo. In primo e secondo grado la lavoratrice aveva ottenuto una decisione favorevole nei confronti delle società ritenute datoriali, con accertamento dell'unitarietà dell'impresa e condanna alla reintegrazione e al risarcimento del danno; era invece stata rigettata la domanda verso un'altra società del gruppo. Le due società condannate hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima dell'adunanza camerale hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. La controparte ha preso atto della rinuncia ma non vi ha aderito, chiedendo la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, ritenuta rituale e idonea a produrre effetti processuali anche senza accettazione della controparte. Ha escluso che potesse parlarsi di cessazione della materia del contendere, perché non risultava un accordo negoziale compositivo della lite. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico delle società rinuncianti, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antistatari, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la norma opera solo in caso di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, è validamente produttiva di effetti processuali ed è univocamente abdicativa.
La rinuncia determina l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte; l'adesione dell'altra parte rileva solo ai fini delle spese.
In mancanza di adesione alla rinuncia, la Corte può porre le spese a carico della parte che ha dato causa al processo.
L'adesione delle altre parti alla rinuncia assume rilievo soltanto per il regolamento delle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio, perché è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e sottoscritta dai soggetti legittimati, determina l'estinzione del giudizio anche se la controparte non vi aderisce.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un accordo negoziale tra le parti che renda inutile la decisione del giudice; non è configurabile per la sola rinuncia unilaterale all'impugnazione.
- L'adesione della controparte alla rinuncia non incide sull'estinzione del processo, ma solo sulla regolazione delle spese di lite.
- L'ulteriore contributo unificato è applicabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e non è estensibile analogicamente all'ipotesi di estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
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