Cassazione Civile, Ordinanza n. 35212/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del corrispettivo di lavori di riparazione eseguiti su un autocarro. L'opponente aveva contestato il credito sostenendo, tra l'altro, che il mezzo fosse stato rottamato nel dicembre 2013 e che quindi non potessero essere stati eseguiti i lavori fatturati nel febbraio 2014. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello della società e respinto l'opposizione, ritenendo che la pretesa fosse provata dalla fattura e che l'opponente non avesse contestato specificamente il rapporto obbligatorio. Con il ricorso per cassazione l'opponente deduceva: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 320, comma 3, c.p.c., sostenendo che la circostanza della demolizione del mezzo era stata allegata già in sede di interrogatorio libero e poi precisata tempestivamente nel termine ex art. 320 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per mancato assolvimento, da parte della società opposta, dell'onere della prova sull'esistenza del contratto, sul suo contenuto e sull'ammontare del credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di prestazioni d'opera o appalto, il creditore deve provare l'esistenza del contratto, il suo contenuto specifico e la congruità del compenso; la sola fattura, utile per il monitorio, non basta nel giudizio ordinario di cognizione. Ha inoltre precisato che non vi era una vera non contestazione, poiché l'opponente aveva comunque negato il fatto costitutivo del credito, e che la deduzione della rottamazione del veicolo costituiva mera difesa non soggetta a preclusioni, potendo le parti nel giudizio davanti al giudice di pace allegare fatti nuovi fino all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Avezzano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per censurare la decisione impugnata; la Corte non sviluppa un autonomo principio su tale norma, ma accoglie il ricorso per erronea valutazione della non contestazione e dell'onere probatorio.
Il principio di non contestazione opera solo se il fatto costitutivo è stato puntualmente allegato e se la controparte lo abbia esplicitamente ammesso o difeso in modo incompatibile con il suo disconoscimento.
Nel giudizio davanti al giudice di pace le parti possono ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande o eccezioni fino all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c.; dopo tale momento operano le preclusioni.
L'appaltatore/prestatore d'opera che chieda il pagamento del corrispettivo deve provare l'esistenza del contratto, il contenuto dell'incarico e la congruità della somma richiesta.
Richiamato in relazione alla definizione del ricorso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione camerale e la decisione in forma semplificata.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di lavori o prestazioni d'opera, il creditore opposto deve provare non solo l'avvenuta esecuzione della prestazione, ma anche l'esistenza del rapporto contrattuale, il suo specifico contenuto e la congruità del compenso richiesto.
- La fattura emessa unilateralmente dal creditore può essere sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non integra di per sé prova piena del credito nel successivo giudizio ordinario di cognizione introdotto dall'opposizione.
- La non contestazione, per rilevare ex art. 115 c.p.c., presuppone una puntuale allegazione del fatto costitutivo da parte dell'attore e una mancata o incompatibile presa di posizione del convenuto; non può desumersi da una contestazione comunque diretta a negare il fatto costitutivo della pretesa.
- Nel giudizio davanti al giudice di pace, le parti possono allegare nuovi fatti e formulare nuove domande o eccezioni fino all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c.; la deduzione di un fatto difensivo volto a negare il credito non è assoggettata al regime delle preclusioni come una vera eccezione in senso stretto.
- Quando il convenuto deduce un fatto incompatibile con l'esistenza del credito azionato, come la rottamazione del bene oggetto delle lavorazioni, tale allegazione può costituire mera difesa e non richiede un'autonoma dimostrazione se è diretta a contestare il fatto costitutivo della domanda.
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