Cassazione Penale, Sentenza n. 20268/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il riesame avverso la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP per il reato di detenzione illecita di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione circa l'assenza di gravi indizi di colpevolezza (sostenendo di trovarsi casualmente a cena a casa di Auteri, senza contatti con i fornitori, con stupefacente in buste sigillate e quindi senza contributo causale all'illecito - mera connivenza non punibile) e censurava la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), nonché l'erronea valutazione di precedenti e della sua posizione lavorativa.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità sui provvedimenti "de libertate" sia limitato alla verifica della correttezza giuridica e dell'assenza di manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato la coerenza argomentativa del Tribunale del riesame: le risultanze (visione di una vettura sospetta, perquisizione, verbale degli agenti che riferiva che Auteri e Vaccaro maneggiavano panetti/buste di stupefacente al momento dell'arrivo) giustificano la valutazione dei gravi indizi e la prognosi di pericolosità. Ha inoltre ritenuto rilevanti i precedenti specifici e i procedimenti pendenti del Vaccaro nel valutare il rischio di reiterazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti; il provvedimento cautelare nasce dall'incolpazione per tale fattispecie
Codice di procedura penale, art. 273
Riguarda il requisito dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ricorda che in sede di legittimità la verifica è limitata alla presenza di violazioni di legge o a manifeste illogicità della motivazione
Codice di procedura penale, art. 274 lett. c)
Disciplina le esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione della condotta: la valutazione tiene conto delle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, inclusi precedenti e procedimenti pendenti
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Rinvio agli adempimenti della cancelleria previsti per legge dopo il provvedimento; applicazione formale a seguito del rigetto
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari "de libertate" è limitato: la Cassazione verifica solo la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito, non riesamina i fatti né riconsidera il peso delle prove.
- La sussistenza dei gravi indizi si valuta in sede di merito: la presenza dell'imputato nell'immediatezza dell'evento probatorio (es. essere colto a maneggiare stupefacenti) unita a elementi oggettivi può legittimare la misura cautelare anche se l'imputato sostiene di essere un semplice ospite occasionale.
- Il pericolo di reiterazione si fonda su una prognosi che considera la modalità di svolgimento del reato, precedenti specifici e procedimenti pendenti: anche precedenti lontani o lavori non stabili possono contribuire a una prognosi negativa se congruenti con il quadro indiziario.
- La mera difesa basata sulla contestazione di ricostruzione fattuale (es. affermare di non aver partecipato) è efficace in cassazione solo se si dimostra che la motivazione del giudice è manifestamente illogica o in violazione di norme; altrimenti spetta al giudice di merito valutare l'attendibilità.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe concentrarsi su: (a) dimostrare l'assenza di contatti e di qualsiasi contributo causale all'illecito; (b) contestare la attendibilità e la precisione degli atti di P.G.; (c) fornire elementi concreti a favore della stabilità sociale e lavorativa per contrastare la prognosi di reiterazione; (d) cercare elementi di manifesta illogicità nella motivazione per renderli valutabili in sede di legittimità.
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