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Sentenza

Sentenza n. 1413/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6743/2024, depositata e resa pubblica il 16.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 24463/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.06.2025

Giustizia amministrativa202503196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 24 ottobre 2024, con la quale era stato accertato il diritto a fruire del beneficio di 500 euro annui della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre alla nomina di un commissario ad acta e all'applicazione delle astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza. Ha verificato il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione della sentenza ottemperanda e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'inerzia amministrativa non può pregiudicare il creditore. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, se necessario, di predisporre lo stanziamento e compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha chiarito che l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La norma consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è risultato decorso nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligato è una pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non adempiuto e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale inerzia.
  • Quando il termine per fruire in forma specifica di un beneficio economico è decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo giudiziale può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, se l'obbligazione ha natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La concessione delle astreintes nell'ambito del giudizio di ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza in relazione alle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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