Cassazione Civile, Ordinanza n. 21710/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi promossi da dipendenti nei confronti del datore di lavoro per ottenere l'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, della parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale e dell'indennità di assenza dalla residenza. Il tribunale aveva accolto le domande e la corte d'appello aveva respinto il gravame del datore di lavoro. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ma prima della decisione ha rinunciato all'impugnazione e agli atti del giudizio. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del processo. I lavoratori hanno chiesto la liquidazione delle spese, che sono state poste a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza virtuale. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia della ricorrente all'impugnazione e agli atti del giudizio. Ha quindi condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 3.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata del giudizio notificata dalla cancelleria
richiamato per la richiesta della ricorrente di decisione del ricorso dopo la proposta di definizione anticipata
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la riserva della motivazione da parte del collegio
richiamato come base per la liquidazione delle spese a seguito della rinuncia all'impugnazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato per escludere l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia dell'impugnazione e agli atti del giudizio determina l'estinzione del processo quando sia ritualmente dichiarata e depositata in giudizio.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere liquidate a carico della parte rinunciante secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato quando il giudice esclude la sussistenza dei relativi presupposti processuali.
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