Cassazione Civile, Ordinanza n. 21807/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Una cliente aveva agito davanti al Tribunale di Taranto contro la società con cui aveva concluso un contratto di noleggio di autovettura, chiedendo l'accertamento della risoluzione per inadempimento del contratto, la restituzione di somme versate a titolo di canoni e la declaratoria di insussistenza di crediti risarcitori e di rimborso vantati dalla società. Il Tribunale di Taranto aveva declinato la competenza per territorio in favore del foro convenzionale indicato nelle condizioni generali del contratto. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Roma, il giudice romano ha ritenuto che la clausola di foro esclusivo fosse nulla perché vessatoria ai sensi del Codice del consumo e che dovesse operare il foro del consumatore; per questo ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ex artt. 45 e 47 c.p.c. La questione decisa dalla Cassazione non riguarda quindi il merito della lite contrattuale, ma la tempestività del regolamento d'ufficio, sollevato dopo la prima udienza di trattazione, a seguito di un rinvio chiesto per impedimento del difensore. La Corte ha ritenuto che il potere del giudice di promuovere il conflitto di competenza si fosse consumato, perché non era stato esercitato entro la prima udienza né espressamente riservato; il rinvio ad altra udienza non valeva a procrastinare la preclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Ha affermato che, dopo la riassunzione della causa a seguito di precedente declinatoria di competenza, il giudice investito deve sollevare il regolamento d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche riservandosi espressamente di decidere; se il potere non viene esercitato in udienza e non è oggetto di riserva espressa, esso si consuma e non può essere differito alla successiva udienza, neppure quando la prima sia stata rinviata per impedimento del difensore. Non è stata pronunciata condanna alle spese.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza d'ufficio deve essere sollevato dal giudice nei limiti temporali previsti dalla legge; il relativo potere non è procrastinabile oltre la prima udienza utile se non tramite espressa riserva
Costituisce il procedimento attivato dal giudice per rimettere alla Corte la questione di competenza
Il termine per il regolamento d'ufficio, nel caso di causa riassunta dopo declinatoria, è quello della prima udienza di trattazione
Le attività processuali svolte in udienza non consentono di eludere la preclusione maturata sul rilievo officioso della competenza
art. 23 d.lgs. n. 206 del 2005
La clausola di foro esclusivo nei contratti del consumatore può essere nulla se vessatoria, ma la Corte non ha deciso nel merito di tale questione
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005
Richiamato dal giudice rimettente come norma che presume vessatoria la clausola che deroga alla competenza del foro del consumatore
art. 34 d.lgs. n. 206 del 2005
Richiamato per la presunzione di vessatorietà della clausola derogatoria, in assenza di elementi contrari
Norma che ha disciplinato la trattazione camerale del regolamento
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza d'ufficio, il giudice investito della causa dopo una pronuncia declinatoria deve attivarsi entro la prima udienza di trattazione; oltre tale momento il potere si consuma e il regolamento è inammissibile.
- Il rinvio dell'udienza per ragioni di mero differimento non riapre né sospende il termine per promuovere il regolamento d'ufficio, salvo che il giudice abbia formulato una riserva espressa del potere di rilevare il conflitto.
- La riserva del provvedere su una questione decidibile in udienza può conservare il potere solo se è chiara ed espressa; una formula ambigua o generica non basta a evitare la preclusione.
- Quando la Cassazione è investita di un regolamento di competenza d'ufficio tardivo, deve dichiararne l'inammissibilità senza esaminare il merito della questione di competenza sostanziale sottostante.
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