Cassazione Penale, Ordinanza n. 18961/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per plurimi delitti di furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p., contestando il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e lamentando che non fosse stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in modo non consentito in sede di legittimità e comunque era manifestamente infondato; ha inoltre osservato che il corrispondente motivo di appello era generico e dunque inammissibile, circostanza rilevabile anche d'ufficio in cassazione. In ogni caso, la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il giudizio di equivalenza valorizzando serialità delle condotte, pluralità delle vittime, gravità dei fatti e danni cagionati.
Norme richiamate
richiamato come norma relativa alle circostanze attenuanti generiche oggetto di doglianza sul bilanciamento con le aggravanti
richiamato insieme ai criteri di commisurazione della pena e alla valutazione discrezionale censurata dal ricorrente
richiamato in relazione alla valutazione della gravità del fatto e ai criteri di determinazione della pena
indicato quale base per la dichiarazione di inammissibilità rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il giudizio di rinvio
richiamato per affermare che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio non possono essere rilevate le inammissibilità pregresse
Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
citata per il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità può essere adottata anche d'ufficio in cassazione
Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
citata per il principio per cui il giudizio di comparazione tra circostanze è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se illogico o arbitrario
Massime di principio
- Il motivo di appello o di ricorso che si limiti a invocare in modo generico la prevalenza delle attenuanti generiche, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, è inammissibile.
- La valutazione di equivalenza o prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, non illogica e non arbitraria.
- In sede di legittimità è possibile rilevare d'ufficio l'inammissibilità originaria del motivo di impugnazione quando essa non sia stata dichiarata dal giudice precedente, salvo il limite del giudizio di rinvio.
- Una motivazione che valorizzi serialità delle condotte, pluralità delle vittime, gravità del fatto e danni arrecati è idonea a sostenere il giudizio di equivalenza tra circostanze contrapposte ai fini della determinazione della pena.
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