Cassazione Civile, Ordinanza n. 18119/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un consorzio costituito per la realizzazione di opere ferroviarie, al quale partecipava anche la società resistente. Quest'ultima aveva promosso tre distinti giudizi arbitrali, poi riuniti, impugnando tre delibere assembleari del consorzio. Il lodo arbitrale aveva respinto l'impugnazione delle prime due delibere, accolto quella della terza, ma aveva anche condannato la società al risarcimento dei danni in favore del consorzio e delle consorziate. In seguito, la Corte d'appello di Milano aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione nella parte relativa alle prime due delibere e quella incidentale del consorzio sulla terza delibera, aveva ritenuto erronea la condanna risarcitoria a carico della società e aveva respinto la domanda di danni proposta dal consorzio. Il consorzio e le consorziate avevano quindi proposto ricorso per cassazione, mentre la società aveva proposto ricorso incidentale; la Cassazione, con ordinanza n. 34473/2023, aveva accolto i primi due motivi del ricorso incidentale, respinto i primi due motivi del ricorso principale e rinviato alla Corte d'appello di Milano. Successivamente il consorzio e le consorziate hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis e 394 n. 4 c.p.c. avverso tale ordinanza, affidandosi a un motivo; la società resistente si è costituita con controricorso. Prima dell'udienza camerale, però, il consorzio e le consorziate hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che il contenzioso era stato definito e chiedendo la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell'udienza camerale e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite, in considerazione della dichiarazione delle parti di avere definito il contenzioso. La pronuncia richiama altresì il principio per cui la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'impugnazione per revocazione dell'ordinanza di Cassazione
norma richiamata quale ulteriore fondamento della revocazione proposta
la rinuncia al ricorso, validamente depositata prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo
richiamato insieme alle norme sull'estinzione a seguito di rinuncia
richiamato insieme alle norme sull'estinzione a seguito di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il contributo unificato aggiuntivo quando il giudizio è dichiarato estinto
Cass. n. 25485/2018
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata prima dell'udienza camerale, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia, il giudice deve dichiarare l'estinzione e può disporre la compensazione delle spese se le parti dichiarano di avere definito il contenzioso.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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