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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15502/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'appello di Napoli. Due doglianze principali: 1) omissione della declaratoria di estinzione del reato (come riqualificato) per prescrizione (art. 159 cod. pen.); 2) violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio (art. 132 e ss. cod. pen.) e divieto di reformatio in peius, per avere la Corte d'appello adottato una pena di partenza diversa e una pena complessiva tale da ritenersi sproporzionata rispetto a quella originariamente comminata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla prescrizione perché nella sentenza di annullamento con rinvio la Corte di legittimità aveva già accertato la non intervenuta prescrizione alla data della pronuncia. Ha inoltre escluso che sussista un errore di fatto nel giudizio di legittimità relativo alla determinazione della pena, ritenendo la valutazione della Corte territoriale una valutazione giuridica ed equitativa non sindacabile con il rimedio invocato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto che, avendo la Corte di legittimità già escluso la prescrizione alla data dell'annullamento con rinvio, la questione non poteva più essere riaperta in sede di rinvio né sindacata con il rimedio per errore di fatto invocato.

  • art. 624-bis cod. pen.

    art. 624-bis, comma 1, cod. pen.

    Fattispecie originariamente contestata: la Corte di legittimità aveva ravvisato l'insussistenza dell'elemento qualificante previsto da questa norma e aveva disposto la riqualificazione del fatto in semplice furto (art. 624).

  • art. 624 cod. pen.

    Reato risultante dalla riqualificazione: la Corte d'appello in sede di rinvio ha rideterminato la pena per il reato così riqualificato, e la Cassazione ha ritenuto legittima tale determinazione.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Circostanza aggravante applicata nella determinazione della pena: rilevante nella determinazione complessiva della sanzione ma non sufficiente a rendere ingiustificata la pena fissata in sede di rinvio.

  • art. 132 e ss. cod. pen.

    Norme sul sistema sanzionatorio e sul calcolo della pena: la Corte ha ritenuto che la scelta della Corte d'appello circa la pena-base per il reato riqualificato rientra in valutazione discrezionale di diritto e non costituisce errore di fatto sanabile con il rimedio invocato.

  • art. 625-bis (ricorso per errore di fatto)

    art. 625-bis (richiamato nel testo come norma processuale per il rimedio)

    Rimedio straordinario per errore di fatto in decisioni di legittimità: la Corte ribadisce la portata limitata del rimedio, riservato a veri errori percettivi delle risultanze processuali che avrebbero condotto a una diversa decisione; non è ammesso per contestare valutazioni giuridiche o discrezionali sulla pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la restituzione e le sanzioni accessorie: applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma (equa) alla cassa delle ammende per la colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.

  • Sez. U, n. 4904, 26/03/1997, Attinà

    Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 (Attinà)

    Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui, in caso di rinvio limitato alla determinazione della pena, il giudicato progressivo sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale.

  • Sez. U, n. 28717, 21/06/2012, Brunetto

    Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012 (Brunetto)

    Precedente che conferma la legittimazione del condannato a proporre rimedi straordinari per questioni connesse al trattamento sanzionatorio dopo annullamento parziale con rinvio; la Corte ne richiama i limiti.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione, nell'annullamento parziale con rinvio, accerta che il reato non è prescritto alla data della pronuncia, tale statuizione impedisce che la prescrizione venga poi fatta valere in sede di rinvio o tramite il rimedio per errore di fatto contro la decisione di rinvio.
  • Il rimedio straordinario per errore di fatto (art. 625-bis come richiamato) è molto limitato: va invocato solo per errori percettivi delle risultanze processuali che, se corretti, avrebbero condotto a una decisione diversa. Non vale per contestare valutazioni giuridiche o discrezionali sulla determinazione della pena.
  • In sede di rinvio per la sola determinazione della pena il giudice del rinvio può operare una diversa scelta sulla pena base e sulla quantificazione finale, purché la pena complessiva risulti legittima e non configuri un divieto di reformatio in peius. Non è richiesta una "proporzione matematica" tra le sanzioni-base dei reati originario e riqualificato.
  • Per evitare di incorrere in inammissibilità o in condanne per lite temeraria, il difensore deve: (a) tempestivamente eccepire la prescrizione nelle sedi appropriate e non rimetterla a questioni già decise in cassazione; (b) quando si invoca l'errore di fatto in Cassazione, indicare concretamente l'elemento percettivo erroneo e dimostrare la conducenza a decisione diversa.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende; valutare quindi la fondatezza e l'ammissibilità prima di proporre rimedi straordinari.

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