Sentenza del 09/08/2024 n. 22583 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al 2007. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello della società e dichiarato invalido l’avviso perché emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla comunicazione del processo verbale di constatazione (PVC), senza che ricorressero fondate ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L’Agenzia ha impugnato la decisione con due motivi, lamentando violazione della norma e sostenendo che l’urgenza giustificasse l’emissione anticipata, in particolare per l’imminente scadenza del termine di decadenza. La società, già vittoriosa in appello, ha proposto cinque motivi incidentali condizionati, relativi a questioni rimaste assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia: i profili che contestavano le modalità concrete della verifica non erano scrutinabili sotto il dedotto vizio di violazione di legge e, in ogni caso, l’imminente scadenza del termine decadenziale non costituisce una ragione di urgenza idonea a derogare al termine dilatorio. La verifica era iniziata nell’ultimo anno utile e l’Agenzia non aveva indicato perché non potesse iniziare prima; tale carenza organizzativa non giustifica l’emissione anticipata. La garanzia dei sessanta giorni si applica anche agli accessi limitati all’acquisizione di documenti. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile, perché le relative questioni erano rimaste assorbite dalla vittoria nel merito e possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio solo se il ricorso principale fosse accolto. L’esito favorevole alla società in appello resta quindi fermo; le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
In tema di accertamento, la garanzia del termine dilatorio di cui all' art. 12 , comma 7, della L. n. 212 del 2000 , quale espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento, sicché, anche in detta ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'atto impositivo emesso "ante tempus".
Il termine dilatorio di sessanta giorni e le garanzie partecipative del contribuente valgono anche quando l’accesso presso la sede sia stato effettuato soltanto per acquisire documenti. L’avviso emesso prima della scadenza è illegittimo se l’Amministrazione non prova specifiche ragioni di urgenza.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto. Nel caso concreto la statuizione è riferita alla ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento è emesso prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla consegna del PVC, occorre verificare se l’Amministrazione abbia dimostrato specifiche ragioni di urgenza; la garanzia opera anche per accessi svolti soltanto per acquisire documentazione.
- L’imminente scadenza del termine di decadenza dell’accertamento, da sola, non giustifica la deroga al termine dilatorio: l’Amministrazione, considerata nel suo complesso, non può invocare ritardi organizzativi propri o dell’organo ispettivo.
- In cassazione, la censura di violazione di legge deve riguardare l’interpretazione della norma; contestare la ricostruzione concreta dei fatti e delle prove non è sufficiente se non si deduce correttamente un vizio di motivazione.
- La parte vittoriosa nel merito non può usare un ricorso incidentale condizionato per far decidere questioni rimaste assorbite: se il ricorso principale fosse accolto, tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio.
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