Cassazione Penale, Ordinanza n. 31561/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e vizio di mancanza di motivazione sulla determinazione della pena. Secondo la difesa, il giudice di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'entità della pena inflitta. Dal testo emerge che la pena era stata ritenuta congrua in appello in ragione del tenore delle minacce di morte pronunciate dall'imputato e dei suoi numerosi precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato la congruità della pena facendo riferimento alla gravità delle minacce e ai precedenti penali dell'imputato. Ha inoltre richiamato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e che non è consentita in cassazione una censura diretta a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come parametro per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.
Norma richiamata come parametro per la valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere ai fini della commisurazione della pena.
Non è espressamente indicato nel testo, ma la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla pena è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a una critica generica dell'entità del trattamento sanzionatorio.
- La graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la determinazione sia coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione della congruità della pena, se il giudice di merito ha già fornito una motivazione non manifestamente illogica sulla commisurazione sanzionatoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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