Cassazione Civile, Sentenza n. 35197/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione era diretto contro la sentenza della CTR della Toscana n. 1888/2014 che, riformando la decisione della CTP, aveva ritenuto che il Comune avrebbe dovuto adeguare le tariffe pubblicitarie in applicazione dell'art. 7-octies del d.l. n. 7/2005 fin dall'esercizio 2005, limitando i successivi adeguamenti all'indice ISTAT, e aveva inoltre contestato la validità dei bollettini prepagati notificati dal Comune come avvisi di liquidazione. Il Comune impugnava tale decisione con quattro motivi in cassazione. Durante il procedimeno il Sindaco ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione in seguito a transazione con la controparte.
La decisione
La Corte di Cassazione, sez. tributaria, nella camera di consiglio del 6.10.2021 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione unilaterale di rinuncia non notificata alla controparte costituita non estingue automaticamente il processo, ma comporta il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente e, quindi, l'inammissibilità del gravame. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate fra le parti. Inoltre è stato specificato che non è dovuto il contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002, perché il meccanismo sanzionatorio di tale norma si applica all'inammissibilità originaria del gravame e non all'inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata dalla CTR come imponevole per il Comune di adeguare le tariffe pubblicitarie a partire dall'esercizio 2005, con successivi adeguamenti possibili solo in base all'indice ISTAT
Richiamata nella fase istruttoria come norma che aveva stabilito limiti alle tariffe da applicare in materia di pubblicità comunale
decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137
Norma procedurale invocata per lo svolgimento della pubblica udienza in camera di consiglio
decreto legge 23 luglio 2021 n. 105
Norma richiamata per l'organizzazione delle udienze in camera di consiglio nel periodo emergenziale
Il contributo aggiuntivo previsto da questa norma non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso si verifica in modo sopravvenuto (per sopravvenuto difetto di interesse), e non in caso di inammissibilità originaria del gravame
Massime di principio
- La rinuncia unilaterale al ricorso per cassazione non produce estinzione automatica del processo se non è stata notificata alla controparte costituita; tuttavia rivela il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente e determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse
- In caso di transazione sopravvenuta tra le parti è opportuno notificare formalmente la rinuncia alla controparte per ottenere l'estinzione del giudizio; in mancanza, l'esito pratico è l'inammissibilità del gravame
- Le spese di giudizio in cassazione possono essere compensate quando l'esito complessivo del procedimento non giustifica l'imposizione delle spese a una sola parte
- Il meccanismo sanzionatorio del contributo aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 si applica all'inammissibilità originaria del gravame e non all'inammissibilità sopravvenuta per perdita d'interesse
- Sotto il profilo sostanziale, le pretese di rimborso per imposte pubblicitarie possono fondarsi su obblighi del Comune di adeguare le tariffe in conformità a disposizioni nazionali (es. art. 7-octies d.l. 7/2005); tuttavia le questioni sostanziali vanno valutate dai gradi di merito e possono essere influenzate da provvedimenti regolamentari successivi e da notifiche corrette degli avvisi di liquidazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35125/2021 del 18/11/2021
- Sentenza civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35152/2021 del 18/11/2021
- Sentenza civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35153/2021 del 18/11/2021
- Sentenza civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35154/2021 del 18/11/2021
- Sentenza civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35195/2021 del 18/11/2021
- Sentenza civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35196/2021 del 18/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →